Cassazione Civile, Ordinanza n. 22787/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2002 nei confronti di una società poi fallita. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione l'Amministrazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 43 l. fall., 10 d.lgs. 546/1992, 100 e 2697 c.c., sostenendo che il ricorso originario era inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell'ultimo legale rappresentante della società, poiché la legittimazione sarebbe spettata solo al curatore fallimentare e, comunque, il soggetto che aveva agito non era il legale rappresentante nell'anno d'imposta; ha inoltre dedotto che mancava la prova dell'inerzia del curatore, da intendersi come disinteresse assoluto e non mera inattività. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della CTR sull'appello relativo alla fondatezza della pretesa tributaria, lamentando anche una mancata valutazione del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: ha affermato che, nei rapporti d'imposta i cui presupposti si siano formati prima del fallimento, il contribuente fallito può impugnare l'atto impositivo quando il curatore resti inerte; tale inerzia rileva come comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, senza che occorra dimostrare un particolare disinteresse del curatore. Per le persone giuridiche, la legittimazione processuale straordinaria spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, perché la legittimazione va valutata al momento della proposizione del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non ha indicato con precisione i capi asseritamente non esaminati e, comunque, la CTR aveva effettivamente esaminato il merito della pretesa tributaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
In tema di fallimento, quando i presupposti del rapporto tributario si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, il fallito conserva una legittimazione processuale concorrente a impugnare l'atto impositivo se il curatore non propone impugnazione e resta inerte.
Richiamato per sostenere il difetto di legittimazione del soggetto che aveva proposto il ricorso, ma non accolto dalla Corte.
L'interesse ad agire/legittimazione processuale è valutato con riferimento al momento della proposizione del giudizio; nel caso di società fallita, può spettare all'ultimo legale rappresentante prima del fallimento.
La censura dell'Agenzia sulla mancata prova dell'inerzia del curatore è stata respinta, poiché è sufficiente la mera inerzia oggettiva del curatore.
art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.
Usato come parametro del secondo motivo per omessa pronuncia.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché priva di specificità e autosufficienza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non applicato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari sorti prima del fallimento, il fallito conserva una legittimazione processuale concorrente a impugnare l'atto impositivo se il curatore non impugna e permane in una situazione di mera inerzia oggettiva, senza che sia necessario dimostrare un disinteresse consapevole o una scelta deliberata di non agire.
- Quando la legittimazione concorrente ad impugnare l'atto spetta alla società fallita, la relativa azione deve essere esercitata dall'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, perché la legittimazione processuale si valuta al momento dell'introduzione del giudizio.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede specifica indicazione dei capi di domanda o dei motivi non esaminati; richiami generici al contenuto degli atti o una richiesta sostanziale di rivalutazione del merito sono inammissibili.
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolo per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli atti di causa.
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