Cassazione Civile, Ordinanza n. 22264/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società che aveva eseguito prestazioni riabilitative nel mese di settembre 2005 a favore di assistiti del servizio sanitario nazionale, per il corrispettivo di euro 109.399,20. L’ASL aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal tribunale; quindi aveva proposto appello. La Corte d’appello di Napoli ha però dichiarato improcedibile l’appello, ritenendo che l’appellante non si fosse costituito correttamente e tempestivamente: dagli atti non risultava, secondo la Corte territoriale, la prova della notifica dell’appello e la costituzione era stata effettuata solo con deposito cartaceo di copie di documenti nativi digitali, senza deposito telematico degli originali o duplicati informatici. L’ASL ha quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione della legge n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, sostenendo che il deposito di copie conformi degli atti nativi digitali consentiva comunque la verifica della notifica; 2) violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., assumendo che l’improcedibilità dipende solo dall’inosservanza del termine di costituzione, non delle forme; 3) violazione degli artt. 121 e 156 c.p.c., perché al più si sarebbe trattato di mera irregolarità sanabile; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la controparte non aveva disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato a mezzo PEC; 5) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente. La società resistente ha chiesto il rigetto; la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile l’appello dell’ASL e ha rinviato alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l’appellante si era costituito tempestivamente e che il deposito in forma analogica delle copie conformi degli atti nativi digitali, unito al mancato disconoscimento della conformità da parte dell’appellata costituita, escludeva la declaratoria di improcedibilità. La Corte ha valorizzato la strumentalità delle forme processuali e l’orientamento giurisprudenziale che limita l’improcedibilità ai soli casi tassativi, sanando l’irregolarità quando la parte destinataria non contesti la conformità della copia all’originale telematico.
Norme richiamate
la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale
la norma rinvia alle modalità di costituzione previste per il giudizio di primo grado; nel caso di appello la costituzione tempestiva dell’appellante è decisiva per evitare l’improcedibilità.
l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini
l’improcedibilità è conseguenza della sola mancata costituzione tempestiva; le ipotesi sono tassative e non estensibili analogicamente.
depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo; e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, procura e documenti offerta in comunicazione
il riferimento alle forme di costituzione è letto in chiave compatibile con il processo telematico e con la sanabilità delle irregolarità formali.
il giudice può rilevare in udienza il difetto di regolarità della costituzione e l’appellante può regolarizzare immediatamente il vizio; non è riconosciuto un potere di concedere un termine.
viene richiamato per ricostruire l’evoluzione del deposito telematico degli atti processuali e la sua applicabilità anche al giudizio di appello.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
quando non sia possibile il deposito telematico, l’avvocato può estrarre copia analogica del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute, attestandone la conformità; tale copia è idonea a provare la notificazione.
art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005
le copie analogiche di documento informatico hanno efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata; in ogni caso la conformità non espressamente disconosciuta conserva la stessa efficacia probatoria.
la nullità per inosservanza delle forme è sanabile quando lo scopo dell’atto risulta raggiunto e non vi è pregiudizio concreto al contraddittorio.
il mancato disconoscimento della conformità della copia all’originale rileva ai fini della prova della notifica e della sanatoria del vizio formale.
è richiamato in combinazione con l’art. 156 c.p.c. per sostenere il carattere meramente formale e sanabile dell’irregolarità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato solo per il motivo sul vizio motivazionale, poi assorbito; non costituisce la ratio della decisione.
art. 111 Cost.
è evocato per affermare che l’interpretazione delle forme processuali deve favorire una decisione di merito e l’effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- L’improcedibilità dell’appello è sanzione tassativa e può essere dichiarata solo quando l’appellante non si costituisca nel termine previsto; le mere irregolarità formali della costituzione non coincidono con l’improcedibilità.
- Nel processo civile telematico, quando l’appello è notificato a mezzo PEC e la parte si costituisce depositando copie analogiche conformi degli atti nativi digitali e delle ricevute, la mancata produzione dell’originale o del duplicato informatico non comporta automaticamente improcedibilità.
- Se l’appellato si costituisce senza contestare la conformità della copia depositata rispetto all’atto notificato, il vizio formale risulta sanato e non può fondare una declaratoria di improcedibilità.
- Le norme processuali sulle forme di deposito e costituzione vanno interpretate secondo il principio di strumentalità delle forme e in funzione dell’effettività del diritto di difesa, evitando formalismi che impediscano la decisione di merito quando lo scopo dell’atto sia comunque raggiunto.
- L’attestazione di conformità della copia analogica del documento informatico, ove richiesta dalla disciplina della notificazione e del deposito, attribuisce alla copia la medesima efficacia probatoria dell’originale, salvo espresso disconoscimento nei casi previsti.
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