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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di interessi moratori, poi revocato dal Tribunale. La società creditrice ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché l’atto di gravame risultava privo di valida sottoscrizione digitale: il giudice di merito, mediante verifica sul fascicolo telematico e tramite il programma ministeriale, ha ritenuto sconosciuta l’identità del firmatario e negativo l’esito della verifica della firma, sia sull’atto depositato sia sulla copia allegata alla nota successiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 125 e 156 c.p.c. e dell’art. 24, commi 3 e 4-bis, d.lgs. 82/2005: primo, sostenendo che la firma digitale fosse valida perché il certificato non era scaduto, revocato o sospeso; secondo, sostenendo che l’eventuale nullità della citazione in appello fosse comunque sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, per effetto del deposito in cancelleria o della sottoscrizione della procura/autentica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e il secondo infondato. Ha confermato che la mancanza di una firma digitale valida equivale ad assenza di sottoscrizione dell’atto introduttivo e determina nullità assoluta e insanabile, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha inoltre ritenuto che l’accertamento del giudice di merito non riguardasse una semplice irregolarità del certificato, bensì l’inesistenza del certificato di firma presso l’ente certificatore, dato di fatto insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla sanatoria, ha escluso che possa operare quando in concreto manchi la sottoscrizione valida dell’atto introduttivo e della relata di notifica e manchi altresì la procura alla lite in atti; ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    La sottoscrizione dell’atto introduttivo è elemento essenziale; la sua mancanza incide sulla stessa esistenza/formazione dell’atto e ne comporta nullità assoluta e insanabile.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando difetta in concreto una valida sottoscrizione dell’atto introduttivo e manca la riconducibilità certa dell’atto al difensore munito di mandato.

  • art. 24, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 82/2005

    La mancata validità della firma digitale, secondo l’accertamento in fatto del giudice di merito, equivale ad assenza di firma; la questione sulla validità concreta del certificato è rimessa al giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deduceva vizi processuali in relazione alla violazione di norme sulla sottoscrizione e sulla sanatoria della nullità.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’assenza di una firma digitale valida sull’atto introduttivo equivale, ai fini processuali, a mancanza di sottoscrizione e determina nullità assoluta e insanabile dell’atto, perché ne impedisce la certa riferibilità al difensore che lo ha formato.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l’inesistenza del certificato di firma presso l’ente certificatore, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità e non può essere sovvertito con una diversa lettura delle risultanze documentali.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non è applicabile quando l’atto introduttivo difetti in concreto di valida sottoscrizione e la procura alla lite risulti mancante o non validamente spendibile negli atti depositati.
  • La prova della provenienza dell’atto da un difensore munito di mandato deve emergere in modo certo dagli atti; non è sufficiente un richiamo generico a precedenti procure o ad elementi indiretti se l’atto telematico e la sua copia cartacea risultano privi di valida firma digitale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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