Cassazione Civile, Ordinanza n. 39161/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società, poi in liquidazione, a un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di crediti di fine rapporto. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: era stata dichiarata nulla la rinuncia al T.f.r. perché intervenuta prima della cessazione del rapporto, mentre erano state rigettate le domande relative a ferie e permessi non goduti sulla base di una conciliazione protetta. La Corte d'appello ha confermato tale decisione, ritenendo che il credito per T.f.r. maturi solo alla cessazione del rapporto e che, prima di quel momento, costituisca un diritto futuro non disponibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il T.f.r. non fosse diritto futuro ma credito già maturato, almeno per la quota fino al luglio 2013, e che la cessazione del rapporto fosse solo condizione di esigibilità; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sull'argomento relativo alla necessità di una autonoma azione di nullità dell'accordo sindacale contenente la rinuncia, invece eccepita solo in via incidentale nel giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il credito per T.f.r. matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e, fino a quel momento, non entra nel patrimonio del lavoratore; ne consegue che la rinuncia prestata prima della cessazione è radicalmente nulla. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sulla nullità, sia pure implicitamente, condividendo la decisione di primo grado e confermando la declaratoria di nullità dell'atto di rinuncia a un diritto futuro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo come base della trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa
la Corte rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di pertinente formulazione e mancata deduzione delle norme di diritto, in violazione del principio di tassatività dei motivi di ricorso
invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione impugnata aveva comunque statuito, anche implicitamente, sulla nullità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
richiamato solo indirettamente nella tassonomia, ma non specificamente applicato nella motivazione della decisione
Massime di principio
- Il credito per trattamento di fine rapporto matura solo alla cessazione del rapporto di lavoro e, prima di tale momento, ha natura di diritto futuro non ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.
- La rinuncia preventiva al T.f.r., effettuata prima della cessazione del rapporto, è radicalmente nulla perché riguarda un diritto non ancora disponibile.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e deve indicare in modo pertinente le norme violate; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente ogni argomento difensivo, abbia comunque deciso sulla questione con statuizione anche implicita compatibile con il rigetto della censura.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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