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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39161/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di una società, poi in liquidazione, a un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di crediti di fine rapporto. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: era stata dichiarata nulla la rinuncia al T.f.r. perché intervenuta prima della cessazione del rapporto, mentre erano state rigettate le domande relative a ferie e permessi non goduti sulla base di una conciliazione protetta. La Corte d'appello ha confermato tale decisione, ritenendo che il credito per T.f.r. maturi solo alla cessazione del rapporto e che, prima di quel momento, costituisca un diritto futuro non disponibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il T.f.r. non fosse diritto futuro ma credito già maturato, almeno per la quota fino al luglio 2013, e che la cessazione del rapporto fosse solo condizione di esigibilità; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sull'argomento relativo alla necessità di una autonoma azione di nullità dell'accordo sindacale contenente la rinuncia, invece eccepita solo in via incidentale nel giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il credito per T.f.r. matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e, fino a quel momento, non entra nel patrimonio del lavoratore; ne consegue che la rinuncia prestata prima della cessazione è radicalmente nulla. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sulla nullità, sia pure implicitamente, condividendo la decisione di primo grado e confermando la declaratoria di nullità dell'atto di rinuncia a un diritto futuro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo come base della trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di pertinente formulazione e mancata deduzione delle norme di diritto, in violazione del principio di tassatività dei motivi di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione impugnata aveva comunque statuito, anche implicitamente, sulla nullità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella tassonomia, ma non specificamente applicato nella motivazione della decisione

Massime di principio

  • Il credito per trattamento di fine rapporto matura solo alla cessazione del rapporto di lavoro e, prima di tale momento, ha natura di diritto futuro non ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.
  • La rinuncia preventiva al T.f.r., effettuata prima della cessazione del rapporto, è radicalmente nulla perché riguarda un diritto non ancora disponibile.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e deve indicare in modo pertinente le norme violate; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente ogni argomento difensivo, abbia comunque deciso sulla questione con statuizione anche implicita compatibile con il rigetto della censura.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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