Cassazione Civile, Sentenza n. 20540/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La resistente chiedeva autorizzazione ad accedere al cortile comune per intonacare il muro est del suo fabbricato, la riapertura di una porta al piano terra e della veduta diretta al primo piano (con posa di una ringhiera), la rimozione di autocarri posti a ridosso del muro, la rimozione di mensole e di una fioriera e l'eliminazione di una linea elettrica apposta sul muro esclusivo; i ricorrenti contestavano la necessità e la liceità dell'accesso, sostenevano la rinuncia alle vedute da parte della resistente (anche per atti amministrativi del 1990) e l'usucapione/possesso ultraventennale dei cavi elettrici e delle installazioni. In primo grado il tribunale autorizzò il transito per 15 giorni, riconobbe il diritto della resistente a ripristinare vedute e porta, ordinò la rimozione della linea elettrica e delle fioriere; la Corte d'appello confermò. I ricorrenti impugnarono in cassazione con quattro motivi (violazione art. 843 c.c. su indennità e necessità del transito; rinuncia/estinzione della servitù per non uso e per atti del 1990; usucapione/servitù di elettrodotto per il mantenimento dei cavi; vizi nella valutazione della c.t.u. sulle piante e sull'esecutività dell'ordine di rimozione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso l'esistenza di soluzioni alternative meno gravose e che l'accesso fosse necessario per l'intonacatura, nonché la mancata concessione dell'indennità in assenza di prova del danno concreto. Sul secondo motivo ha escluso la rinuncia alla servitù, ritenendo non dimostrata la volontà abdicativa nei documenti del 1990 e non comprovata la riferibilità dei grafici ai lavori denunciati; ha confermato che la valutazione di tali elementi è tipica del giudice di merito. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'onere di provare l'usucapione dei cavi gravasse sui ricorrenti e che mancasse la prova del possesso ultraventennale, per cui l'actio negatoria della resistente era fondata. Sul quarto motivo ha confermato la rimozione delle piante, sulla base della c.t.u. e degli accertamenti che indicavano infiltrazioni riconducibili plausibilmente alla presenza delle essenze. Sono state confermate le spese di lite a carico dei ricorrenti, con indicazione degli importi liquidati. Condanna al versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il proprietario deve consentire l'accesso sul proprio fondo per eseguire opere sul fondo del vicino se il passaggio è necessario; l'obbligo non costituisce servitù ma limitazione legale temporanea; l'indennità è dovuta solo se è provato un danno concreto derivante dall'accesso
Norma richiamata in relazione alla servitù di veduta e agli strumenti di tutela delle facoltà di luce e veduta, valutata insieme alle norme sui diritti reali
Richiamato nel contesto delle servitù e della loro tutela; valutazione rimessa al giudice di merito
Richiamato in relazione alla disciplina delle servitù di veduta e di passaggio e alla possibilità di ripristino delle aperture
Stabilisce l'onere della prova: chi afferma fatti costitutivi (per es., l'usucapione o il possesso ultraventennale) deve provarli; i ricorrenti non hanno assolto tale onere per l'usucapione dei cavi
Limiti del controllo di legittimità della Cassazione sulle motivazioni di merito: sono sindacabili vizi specifici (vizii di motivazione gravi) ma non la normale valutazione delle prove fatta dal giudice di merito
Principio della soccombenza nell'assegnazione delle spese processuali: la Corte ha confermato la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa
Richiamato congiuntamente agli artt. 112 e 161 c.p.c. in riferimento ai criteri di formazione della decisione e alla valutazione della c.t.u.; la Corte ha ritenuto regolare la formazione del convincimento del giudice di merito
Richiama il potere del giudice di apprezzare la prova; la Cassazione non è entrata nel merito delle valutazioni di fatto adeguatamente motivate
Regole relative all'istruzione probatoria e alle consulenze tecniche d'ufficio, la cui valutazione spetta al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha osservato l'eventuale obbligo da parte dei ricorrenti di versare ulteriore somma a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Accesso e passaggio sul fondo altrui per lavori (art. 843 c.c.) sono consentiti solo se necessari all'esecuzione dell'opera e se non esistono soluzioni alternative meno gravose; la necessità va valutata concretamente dal giudice di merito
- L'indennità prevista dall'art. 843 c.c. è dovuta solo se il proprietario provi un danno concreto e attuale derivante dall'accesso; occupazioni temporanee e limitate possono non comportare indennità
- La rinuncia a un diritto reale (es. servitù di veduta) richiede una manifesta volontà abdicativa; la semplice presentazione di atti amministrativi o grafici non è sempre sufficiente a dimostrare la rinuncia se manca il collegamento probatorio con i lavori eseguiti
- L'usucapione o il possesso ultraventennale va provato da chi lo invoca; l'apparenza delle opere o la vetustà non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'acquisto per usucapione
- La valutazione tecnica (c.t.u.) e degli elementi di fatto compete al giudice di merito; la Cassazione sindaca soltanto vizi gravi di motivazione e non il normale apprezzamento delle prove
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la decisione di non compensare o di liquidare spese è sindacabile solo nei limiti stretti previsti dal diritto processuale
- Per simili controversie conviene documentare preventivamente: a) l'indispensabilità del passaggio e l'assenza di alternative, b) la prova del danno (per ottenere indennità), c) la documentazione chiara e datata per atti che possano integrare una rinuncia a diritti reali, d) il possesso continuativo e incontestato se si invoca usucapione
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