Cassazione Penale, Sentenza n. 42849/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2) carenza di motivazione con riferimento alla revoca del divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida (misure accessorie applicate in materia di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la mancata concessione delle circostanze generiche richiamando la gravità dei fatti, i consistenti quantitativi di stupefacente e i precedenti specifici dell'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo: le misure accessorie di divieto di espatrio e ritiro della patente previste per i reati in materia di stupefacenti sono facoltative e discrezionali (art. 85 DPR 309/1990) e richiedono motivazione specifica; in mancanza la sentenza va annullata limitatamente a quei punti. Perciò la sentenza è stata annullata in parte e rinviata alla Corte d'appello di Bari, altra Sezione, per nuovo giudizio esclusivamente sui provvedimenti accessori; resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità (declarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
La Corte territoriale può prendere in esame, fra gli elementi indicati dall'art. 133, quello che ritiene prevalente per valutare le circostanze attenuanti generiche; anche un solo elemento rilevante può giustificare il riconoscimento o l'esclusione dell'attenuante.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le pene accessorie come il divieto di espatrio e il ritiro della patente, nel contesto dei reati in materia di stupefacenti, hanno natura facoltativa e discrezionale; la loro irrogazione richiede motivazione specifica e, in assenza di essa, la statuizione va annullata.
La Corte ha pronunciato l'annullamento limitato alle misure accessorie mantenendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato, come consentito dalle norme sul decorso del giudizio.
Massime di principio
- In materia di circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) il giudice può basare la valutazione anche su un singolo elemento ritenuto prevalente; non è necessario esaurire tutti gli elementi elencati se uno solo giustifica la decisione.
- Le misure accessorie (es. divieto di espatrio, ritiro patente) nei reati di stupefacenti sono discrezionali: la loro applicazione impone una motivazione specifica e distinta rispetto alla motivazione sulla responsabilità penale.
- Se il giudice di merito omette di motivare le misure accessorie, la cassazione annulla la statuizione limitatamente a quelle misure e rinvia per un nuovo esame, senza necessariamente rimettere in discussione la condanna principale.
- La cassazione può dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità salvaguardando l'annullamento parziale relativo a provvedimenti accessori: ciò comporta che la condanna sostanziale rimane operativa mentre le misure accessorie sono riesaminate dal giudice di rinvio.
- In impugnative simili, il difensore dovrebbe specificamente contestare la mancanza di motivazione delle misure accessorie e documentare gli elementi di personalità o fattispecie che giustificherebbero la non applicazione delle stesse.
- La Corte di merito, nel riequilibrare pena principale e attenuanti, può legittimamente valorizzare precedenti specifici e la quantità della sostanza per escludere attenuanti generiche; tali valutazioni sono sindacabili dalla cassazione solo se manifestamente illogiche o non motivate.
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