Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 23/01/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP di Imperia (18/02/2022) condannando Catanzaro per bancarotta distrattiva in qualità di amministratore e socio unico della societa' Prestige s.r.l., fallita il 07/12/2018. Motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione rispetto al ruolo e alle condotte contestate, con particolare riferimento alla mancata riscossione di un credito vantato verso Liberty S.a.s. e alla presunta compensazione indebita in un periodo in cui il ricorrente non sarebbe stato amministratore; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che al momento dell'assunzione della carica lo stato patrimoniale non rendeva prevedibile il fallimento e quindi non sussisterebbe il dolo; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la sentenza non ha valorizzato la scelta del rito abbreviato e il deposito di dichiarazioni ammissive del 14/02/2022.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perche' richiedono una rivalutazione del merito e non contrastano con le argomentazioni fondamentali della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, non e' necessario che l'autore abbia consapevolezza del dissesto o che vi sia nesso causale tra condotta e fallimento: rileva la rappresentazione del pericolo per la garanzia patrimoniale. In motivazione si e' dato rilievo a fatti accertati dal curatore, tra cui un prelievo di euro 17.000 dal conto societario qualificato come restituzione di un presunto finanziamento soci non documentato e alla compensazione con crediti verso Liberty ritenuta indebita (Liberty non risultava socia). Il terzo motivo e' stato ritenuto reiterativo e disatteso: la sola scelta del rito abbreviato o il deposito di dichiarazioni non costituiscono automaticamente elementi minimamente significativi per le attenuanti generiche, soprattutto se l'imputato non ha contribuito al chiarimento dei fatti non partecipando al giudizio. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., del versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione in Cassazione: il ricorso deve restare nei limiti previsti e non puo' esercitare una rivalutazione di merito delle risultanze processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorso infondato o inammissibile; qui e' stata comminata la somma di euro 3.000.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)
Principio per cui la Corte di Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito operando una nuova valutazione delle risultanze processuali; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimita'.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014 e Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012
Nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo non richiede la consapevolezza del dissesto o la prevedibilita' del fallimento, nè il nesso causale tra la condotta distrattiva e il verificarsi del fallimento; rileva la rappresentazione del pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori.
Massime di principio
- In Cassazione non e' ammessa una rivalutazione del merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondati se non contrastano con la motivazione essenziale del giudice di merito.
- Nel reato di bancarotta distrattiva l'elemento soggettivo riguarda la rappresentazione del pericolo per la garanzia patrimoniale e non richiede la consapevolezza del dissesto o la prevedibilita' del fallimento.
- Non e' necessario dimostrare un nesso causale tra la condotta distrattiva e il fallimento per la configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione; rileva la lesione della garanzia patrimoniale.
- La sola scelta del rito abbreviato o il deposito di dichiarazioni ammissive non garantiscono automaticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice valuta la sussistenza di "dati minimamente significativi" e puo' negare le attenuanti se il comportamento processuale dell'imputato non ha contribuito al chiarimento dei fatti.
- In ipotesi di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la Corte puo' condannare al pagamento delle spese processuali e imporre il versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Chi impugna deve formulare censure che si confrontino con le argomentazioni principali della sentenza impugnata; l'assenza di un confronto diretto con la motivazione decisiva rende il motivo destinato al rigetto.
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