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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Cubellis è stato condannato per bancarotta documentale fraudolenta (distruzione/sottrazione delle scritture contabili della Power Play s.p.a., dichiarata fallita). Ha impugnato sostenendo: (1) violazione dell'art. 526 c.p.p. perché la valutazione dell'esistenza delle scritture sarebbe dipesa da dichiarazioni di Fedeli, soggetto che si era sottratto al contraddittorio; (2) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione dell'esistenza delle scritture prima della loro sottrazione e, soprattutto, nella mancata e insufficiente motivazione circa il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (art. 526 c.p.p.) perché la Corte territoriale non ha fatto affidamento sulle dichiarazioni del Fedeli per provare l'esistenza della contabilità. Ha però accolto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello sia carente in ordine alla prova del dolo specifico: la sentenza di merito afferma la sussistenza del dolo specifico in termini assertivi senza richiamare elementi probatori idonei e specifici a sostenere quella conclusione. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio limitato alla verifica dell'elemento soggettivo; in difetto di prova del dolo specifico il giudice di rinvio dovrà valutare la possibile qualificazione della condotta come bancarotta semplice (reato prescritta).

Norme richiamate

  • art. 526 cod. proc. pen.

    «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore»

    La norma tutela il diritto al contraddittorio e impedisce che la colpevolezza si fondi su dichiarazioni di soggetti che si sono volontariamente sottratti all'esame. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia valorizzato le dichiarazioni del Fedeli, perciò il divieto non è stato violato.

  • art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare

    Prevede la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta con due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione (o omissione) delle scritture, che richiede dolo specifico (finalità di recare pregiudizio ai creditori), e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione, che richiede dolo generico. La Corte ha ritenuto che nel caso di sottrazione occorra provare il dolo specifico e ha censurato la carenza motivazionale su tale punto.

  • art. 217 legge fallimentare

    Regola la bancarotta semplice documentale (anche a titolo di colpa) con riferimento all'omissione della tenuta delle scritture; la Corte richiama la necessità di differenziare tra bancarotta fraudolenta (dolo specifico) e semplice (colpa o dolo generico) e di motivare adeguatamente la qualificazione scelta.

Massime di principio

  • La censura per violazione dell'art. 526 c.p.p. richiede la dimostrazione che il giudice abbia concretamente fondato la sua decisione su dichiarazioni provenienti da chi si è sottratto all'esame; se il giudice non ha valorizzato tali dichiarazioni, il motivo è inammissibile.
  • Per la bancarotta documentale derivante da sottrazione/distruzione/omissione delle scritture è necessario provare il dolo specifico (la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori). La mera constatazione della mancanza o occultamento delle scritture non basta se non collegata a elementi indiziari concreti che mostrino la finalità fraudolenta (es. coincidenza con stato di insolvenza, condotte distrattive, totale irreperibilità del legale rappresentante, mancata cooperazione con la curatela).
  • Il giudice deve esplicitare nel motivare come gli elementi probatori raccolti realizzino la rappresentazione mentale richiesta (dolo specifico) e la funzione che le scritture avrebbero avuto per i creditori; altrimenti la motivazione è insufficiente e la decisione può essere annullata con rinvio.
  • In mancanza di prova del dolo specifico, la condotta può essere riconvocata nella fattispecie di bancarotta semplice documentale (più favorevole o diversamente incriminata), e questo può avere rilevanza anche sotto il profilo della prescrizione: il giudice del rinvio deve valutare e motivare eventuale requalificazione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale distinguere quale parte della prova è stata effettivamente utilizzata dai giudici di merito; i rilievi sull'insufficienza del contraddittorio richiedono che si dimostri il concreto utilizzo di dichiarazioni inidonee per effetto dell'assenza del teste.

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