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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42604/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza d'appello lamentando violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. Sosteneva che la violenza che ha fatto degenerare il furto in rapina impropria sarebbe stata posta in essere esclusivamente dal coimputato (Abouelaznn), separatosi dal gruppo, per cui il ricorrente non avrebbe dovuto rispondere dell'evento violento e avrebbe dovuto ottenere una diversa valutazione/riqualificazione (es. furto con strappo) o l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 116.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa al concorso anomalo/alletenuante di cui all'art. 116 non fosse stata dedotta in modo compiuto ed espresso in appello (era stata sollevata solo in discussione davanti alla Corte territoriale) e quindi non poteva essere validamente censurata in cassazione. In ogni caso i giudici hanno confermato la valutazione dei giudici di merito: sussiste concorso ordinario (anche diacronico) ex art. 110 cod. pen., poiché l'uso di violenza o minaccia successivo alla sottrazione è uno sviluppo prevedibile dell'azione programmata e può essere ascritto anche a chi non ha materialmente eseguito la violenza (dolo indiretto). Viene quindi esclusa la configurabilità del concorso anomalo; confermata la condanna di merito per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata, deciso il 27/09/2023.

Norme richiamate

  • artt. 110, 628 cod. pen.

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 628 (rapina): la Corte interpreta la condotta come concorso ordinario anche diacronico, ritenendo che la successiva violenza trasformi il furto in rapina imputabile anche al compartecipe per dolo indiretto.

  • art. 116 cod. pen.

    La norma evocata dalla difesa (richiesta di applicazione di una attenuante o diversa disciplina del concorso) non è stata ritenuta applicabile nella fattispecie: la Corte sostiene che non è configurabile concorso anomalo, trattandosi di sviluppo prevedibile e collegato al piano criminoso, e quindi l'attenuante non opera.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Il motivo proposto è stato considerato 'non consentito' ai sensi di questa norma perché la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 116 non era stata dedotta espressamente in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso ritenuto inammissibile, valutati profili di colpa dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019 (Rhimi, Rv. 276734)

    Richiamata per il principio secondo cui l'uso di violenza o minaccia successivo alla sottrazione può essere considerato sviluppo prevedibile del delitto di furto e attribuito anche al compartecipe che non ha materialmente eseguito la violenza; questo orientamento esclude la configurabilità del concorso anomalo nella fattispecie.

Massime di principio

  • Per ottenere la riforma in sede di impugnazione è necessario dedurre compiutamente ed espressamente il motivo già nel gravame: questioni sollevate solo in fase di discussione in appello possono essere inammissibili in cassazione.
  • La responsabilità per un'aggravamento del reato (furto divenuto rapina) può essere attribuita anche ai compartecipi che non hanno materialmente commesso la violenza, se quest'ultima costituisce uno sviluppo prevedibile del programma criminoso: si configura concorso ordinario (art. 110) con dolo indiretto e non concorso anomalo.
  • Per sostenere la tesi del concorso anomalo o l'applicabilità di attenuanti riferite a una separazione delle condotte occorre dimostrare in modo chiaro e anticipato (già in appello o in primo grado) che il coautore ha agito in modo autonomo e non prevedibile rispetto al piano originario.
  • La mancata tempestiva e formale deduzione di un vizio motivazionale o di diritto in appello può rendere il motivo inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c. 3 c.p.p.
  • I ricorsi infondati o ritualmente inammissibili possono comportare condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione (Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.; valutare il merito e la correttezza formale prima di proporre impugnazioni.

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