Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per accessi abusivi alla banca dati Sogei (art.615-ter c.p.), articolando quattro motivi: 1) vizio di procedura per presunta illegittimità della riapertura delle indagini dopo due decreti di archiviazione (richiamando artt.414 e 649 c.p.p. e invocando improcedibilità ex art.529 c.p.p. e ne bis in idem); 2) inutilizzabilità dei documenti informatici (file TXT/Excel) acquisiti in assenza di valida riapertura; 3) insufficiente prova e vizio nella valutazione indiziaria circa l'identificazione dell'autore degli accessi (richiamo agli artt.192 e 533 c.p.p.); 4) errata applicazione dei criteri interpretativi dell'art.615-ter, comma 2, n.1 c.p., sostenendo che l'imputato era autorizzato ad accedere e che gli accessi erano compatibili con le sue funzioni (possibile errore o accesso breve e su dati anagrafici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) sul piano procedurale ha confermato la legittimità del decreto di riapertura ex art.414 c.p.p., ricordando che tale decreto non è impugnabile in Cassazione e che l'art.414 non richiede necessariamente nuove fonti di prova ma anche un diverso progetto investigativo; ha escluso che l'archiviazione potesse essere considerata definitiva ai sensi dell'art.649 c.p.p.; (ii) sull'utilizzabilità, ha ritenuto regolare l'acquisizione e l'assunzione in dibattimento dei dati e dei files Sogei (acquisiti con consenso delle parti in primo grado e attraverso assunzione di prova orale e documentale); (iii) sulla prova, ha escluso la rilevanza di una diversa rivalutazione dei fatti in sede di legittimità, ribadendo che la valutazione indiziaria è materia del giudice di merito e che la Corte territoriale ha dato motivazione adeguata circa l'identificazione dell'imputato; (iv) sul piano della qualificazione giuridica ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'accesso di un pubblico ufficiale è penalmente rilevante se effettuato per ragioni "ontologicamente estranee" alle funzioni autorizzate, ritenendo che nel caso gli accessi avessero tale connotazione abusiva. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen.
L'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini non richiede necessariamente nuove fonti di prova: è sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni o un nuovo progetto investigativo; il decreto di autorizzazione non è impugnabile in Cassazione e la riapertura legittima rende utilizzabili gli atti successivamente prodotti.
art. 649 cod. proc. pen.
L'archiviazione non è, per sua natura, atto idoneo a costituire accertamento definitivo del fatto; il principio di definitività richiede un provvedimento giurisdizionale che abbia accertato il fatto in via definitiva, quindi l'art.649 non si applica automaticamente alle archiviazioni che possono essere ridefinite tramite riapertura legittima.
art. 529 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'improcedibilità; la Corte ha ritenuto infondata la domanda di improcedibilità basata su archiviazioni precedenti, perché la riapertura autorizzata ex art.414 produce effetti diversi e il decreto di archiviazione non è irrevocabile.
art. 615-ter cod. pen. (comma 2, n.1)
Ripresa l'interpretazione delle Sezioni Unite: il pubblico ufficiale che, pur essendo abilitatо all'accesso, accede o si mantiene nel sistema per ragioni 'ontologicamente estranee' a quelle per le quali la facoltà gli è attribuita integra il reato; la Corte ha ritenuto che gli accessi contestati rientrassero in tale ipotesi.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova e valutazione degli elementi probatori; la Corte ha osservato che la valutazione probatoria, specialmente indiziaria, è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo nullità o vizi di diritto.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di decisione su prove e presunzioni: la censura del ricorrente richiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione non è necessariamente definitivo: se il Gip autorizza la riapertura delle indagini ex art.414 c.p.p., le successive indagini e gli atti acquisiti possono essere utilizzati nel processo; l'archiviazione non fonda automaticamente un effetto di ne bis in idem salvo specifico accertamento definitivo.
- La legittimità della riapertura ex art.414 non richiede sempre 'nuove prove': può essere sufficiente un diverso progetto investigativo o l'esigenza di nuove investigazioni; il decreto di autorizzazione alla riapertura non è impugnabile in Cassazione.
- La valutazione dell'utilizzabilità dei documenti informatici passa anche per la verifica della regolarità procedurale di acquisizione e, se gli atti sono stati efficacemente trasferiti in dibattimento (es. acquisite con consenso delle parti o tramite assunzione di prova orale/documentale), l'inutilizzabilità genetica può essere superata.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riqualifica le prove di merito: le contestazioni che richiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi di diritto o di motivazione evidenti.
- Per il reato di accesso abusivo commesso da pubblico ufficiale (art.615-ter, comma 2, n.1), la sussistenza del reato dipende dalla finalità dell'accesso: anche un soggetto abilitato può commettere accesso abusivo se l'accesso è effettuato per ragioni 'ontologicamente estranee' alle funzioni attribuite.
- Le impugnazioni devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o che non incidono su profili di diritto specifici rischiano l'inammissibilità o l'infondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42604/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →