Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Bergamo che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. L'imputazione riguardava il reato di minaccia (art. 612, comma 2 c.p.) perché l'imputato avrebbe minacciato la vicina con una pistola scacciacani priva del tappo rosso, con frasi del tenore: "[..]Te la infilo in bocca la pistola (..) ricordati che hai quattro figli (..) adesso cominciamo (..) scapperete [..]". Il Procuratore generale ha dedotto che, essendo presente l'aggravante dell'uso di arma (richiamata come art. 339 c.p. nel ricorso), il reato era procedibile d'ufficio e dunque non poteva estinguersi per remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, se impiegata nel contesto della minaccia, integra l'aggravante dell'uso dell'arma e rende il reato procedibile d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio. La richiesta difensiva di applicazione dell'art.131-bis c.p. è stata assorbita dall'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 612, comma secondo, cod. pen.
Norma che disciplina il reato di minaccia; nella fattispecie era contestata la minaccia alla vicina con la pistola scacciacani.
Richiamato nel ricorso come base dell'aggravante per l'uso dell'arma; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche quando l'arma è una pistola scacciacani priva del tappo rosso impiegata nella minaccia.
art. 2, legge 21 febbraio 1990 n. 36
Secondo la giurisprudenza richiamata, il porto di pistole giocattolo prive del tappo rosso non costituisce più automaticamente reato, salvo che con esse si realizzi un reato in cui l'uso o il porto d'arma sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.
art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110
Prevede la contravvenzione per il porto fuori dall'abitazione di pistole giocattolo o scacciacani prive del tappo rosso; la Corte però chiarisce che la sussistenza della contravvenzione non è condizione necessaria per riconoscere l'aggravante dell'uso dell'arma nel reato principale.
d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5
Norma richiamata come modifica della disciplina sulle riproduzioni di armi e sul tappo rosso; inserita nel quadro normativo esaminato dalla Corte.
Causa di non punibilità richiamata dalla difesa (richiesta di applicazione d'ufficio); la Corte ha considerato la questione assorbita dall'annullamento con rinvio e non l'ha valutata nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- Se la minaccia è commessa con un oggetto che riproduce una pistola e l'oggetto è idoneo a simulare un'arma (es. pistola scacciacani senza tappo rosso), può configurarsi l'aggravante dell'uso dell'arma anche se non si tratta di arma vera.
- Quando sussiste l'aggravante per l'uso dell'arma, il reato diventa procedibile d'ufficio: la remissione di querela non estingue il procedimento e il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato basandosi sulla sola remissione.
- La contravvenzione prevista per il porto di pistole giocattolo prive del tappo rosso è autonoma e non è un prerequisito per il riconoscimento, ai fini del reato principale, dell'aggravante dell'uso dell'arma.
- In caso di decisione di non procedere per remissione di querela, il Procuratore può impugnare se ritiene che la fattispecie sia procedibile d'ufficio; la Cassazione può annullare e rinviare se accerta l'erronea esclusione della procedibilità d'ufficio.
- Istanze difensive di applicazione di norme di non punibilità (es. art.131-bis) possono essere valutate nel merito del nuovo giudizio; una Cassazione che annulla con rinvio può assorbire tali richieste, rimettendole al giudice di merito.
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