Cassazione Penale, Sentenza n. 37120/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per presunta errata valutazione dell'attendibilita' della persona offesa (Hu Xiaoxue) e dei suoi familiari, con riferimenti a passaggi della deposizione della teste Xiaoue; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 c.p., in ragione della condotta posta in essere dalla persona offesa e da Hu Xiaoxue per ottenere il pagamento del conto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva a sua volta confermato la condanna emessa dal Tribunale di Torino. La Corte ha ritenuto che si tratti di una "doppia conforme" (motivazione di primo grado integrata da quella di secondo grado) e che i motivi proposti siano consistiti in una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimita'. La deposizione della teste Hu Xiaoxue e' stata ritenuta confermata dal suocero, dal referto medico e dalla verbalizzante chiamata dai clienti; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.2 c.p., non emergendo condotte ingiuste poste in essere dalle persone offese. Per l'inammissibilita' del ricorso il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 07/07/2022.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di lesioni; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (lesioni accertate dal referto e testimonianze) integrassero tale fattispecie.
Norma relativa al reato di minaccia; dalla deposizione della persona offesa e dalle circostanze e' emersa anche la condotta minacciosa attribuita all'imputato.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di motivazione come motivo di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha invocato tale vizio, ma la Corte ha ritenuto che le censure si limitassero a una rivalutazione del fatto e della prova, non sindacabile in sede di legittimita'.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'ambito dei motivi ammessi nel ricorso; la Corte ha richiamato i limiti procedurali rispetto alla formulazione dei motivi.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente sostenendo che la condotta delle persone offese giustificasse l'attenuazione; la Corte ha ritenuto tale doglianza infondata perché non emergeva alcuna condotta ingiusta delle persone offese tale da fondare l'applicazione dell'attenuante.
Richiamate dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria per chiedere l'inammissibilita' del ricorso; si tratta di disposizioni normative intervenute in periodo emergenziale con profili procedurali richiamati per la decisione sulla ammissibilita'.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per una rivalutazione ex novo del compendio probatorio: i rilievi sulla attendibilita' delle testimonianze devono evidenziare contraddizioni logiche o materiali rilevanti e non semplici valutazioni alternative dei fatti.
- Quando vi sia una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello), il sindacato di legittimita' e' particolarmente ristretto e la Cassazione respinge i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione della prova.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 c.p. e' necessario dimostrare in modo concreto e specifico una condotta ingiusta della persona offesa che abbia inciso sulla reazione dell'imputato; semplici giustificazioni o motivazioni non sono sufficienti.
- Le censure di motivazione in Cassazione devono indicare in modo puntuale in quale passaggio della motivazione vi sia il vizio e perche' tale vizio integri un profilo di illegittimita' della motivazione stessa, non limitandosi ad affermazioni generiche.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile puo' comportare condanne per spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; pertanto va valutata con attenzione la fondatezza del gravame prima della proposizione.
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