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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27392/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, rispetto alla sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Miranda Natale ex art. 12 quinquies L. 356/92 e aveva confermato la responsabilità degli altri imputati per i reati di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (capo B: art. 648-bis c.p.; capo C: art. 648-ter c.p.). Miranda Natale deduceva omissione di valutazione della censura secondo cui la sua condotta sarebbe stata autoriciclaggio anteriore alla introduzione della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p. (quindi non penalmente rilevante all'epoca). Gli altri imputati contestavano la motivazione della sentenza d'appello: mancata considerazione della capacità economica lecita degli imputati (che avrebbe giustificato i versamenti e gli acquisti), assenza di prova dell'elemento soggettivo per talune imputate socie accomandanti, e violazione della regola di assorbimento tra reimpiego e riciclaggio (art. 648-ter) con riferimento alla presunta alternatività delle fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di Miranda Natale: non sono stati indicati elementi di prova che dimostrassero in modo evidente l'insussistenza di rilevanza penale delle condotte contestate e la corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce l'autosufficienza della fattispecie di autoriciclaggio rispetto ad altre fattispecie quali l'intestazione fittizia. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e reiterazione di censure già discusse in appello; la Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo di alternatività tra reimpiego e riciclaggio, rilevando che gli addebiti riguardavano fatti posti in tempi e oggetti diversi e dunque non alternativi. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 4, c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 quinquies L. 356/92

    art. 12 quinquies I. 356/92

    Norma richiamata per l'addebito originario dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di Miranda Natale; la Corte non ha ritenuto necessario sindacare ulteriormente tale pronuncia di merito nel dispositivo di inammissibilità.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riprende la fattispecie di riciclaggio: la Corte conferma che i fatti addebitati al capo B rientrano in tale fattispecie e che la valutazione degli indizi da parte dei giudici di merito non è stata superata da censure generiche in Cassazione.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sull'impiego di denaro di provenienza illecita (reimpiego). La Corte ha ritenuto che la fattispecie di reimpiego contestata al capo C abbia oggetto distinto rispetto al riciclaggio contestato al capo B, consentendo la coesistenza degli addebiti.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa di Miranda Natale per contestare la rilevanza penale di condotte anteriori all'introduzione della norma: la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e ha ribadito che l'autoriciclaggio ha autonomia rispetto ad altre fattispecie (quindi la mera temporalità non esclude senza elementi probatori la rilevanza penale).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata come base procedurale per l'esame del ricorso secondo le forme previste dal decreto convertito, applicata dalla Corte ai sensi della normativa successiva.

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato per l'applicabilità delle forme procedurali previste dal decreto-legge precedente; il richiamo è funzionale all'ammissibilità dell'esame del ricorso.

  • art. 616, comma 4, c.p.p.

    Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha valutato profili di colpa e irrogato la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve indicare in modo specifico e circostanziato gli elementi di fatto e di prova che giustificano la censura: censure generiche o ricostruzioni alternative non supportate da indicazione puntuale di prove sono spesso ritenute inammissibili.
  • L'autoriciclaggio è considerato una fattispecie autonoma e "autosufficiente": il trasferimento apparente della titolarità di beni non è elemento indispensabile per riconoscerlo, per cui l'assenza di una specifica forma di occultamento non esclude automaticamente la rilevanza penale.
  • La coesistenza di addebiti per riciclaggio e per reimpiego non è automaticamente incompatibile: se gli elementi materiali (tempi, oggetto, modalità) sono distinti, le fattispecie possono convivere senza risultare alternative.
  • Le questioni relative alla capacità economica o alla provenienza lecita delle risorse devono essere dimostrate con prove documentali e indizi puntuali; la mera affermazione dell'esistenza di redditi o flussi leciti non sostituisce la necessità di prova concreta in sede di gravame.
  • In contesti familiari o tra persone correlate, la simultaneità e convergenza di operazioni finanziarie (versamenti, prelievi, pagamenti) assumono maggior valenza indiziaria e devono essere specificamente confutate con elementi probatori precisi.
  • I ricorrenti rischiano di essere sanzionati economicamente (spese processuali e contributi alla Cassa delle ammende) quando la Cassazione ritiene che i ricorsi siano stati proposti con negligenza o con profili di colpa accertabili nella determinazione della causa di inammissibilità.

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