Cassazione Civile, Ordinanza n. 20818/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione e gestione, a partire dal 1981, di una vasta area litoranea nel territorio di Castelvolturno, su suolo demaniale e vincolato, mediante edificazione di complessi immobiliari abusivi destinati a usi residenziali e commerciali. L'amministrazione convenne la società chiedendo il ripristino dei luoghi o, in subordine, il risarcimento dei danni ambientali e ulteriori voci di danno. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello condannò la società al risarcimento del danno ambientale o all'esecuzione di misure di riparazione per varie componenti del pregiudizio ambientale. La società ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che, avendo il Ministero rinunciato alla domanda di ripristino e coltivato solo quella risarcitoria, il giudice non poteva imporre misure di riparazione primaria/complementare/compensativa né i relativi costi, poiché la rinuncia escludeva la riparazione in natura; 2) deduceva violazione del giudicato, assumendo che fosse ormai definitivo il limite della propria responsabilità ai soli fatti successivi alla costituzione della società e che non potesse essere chiamata a rispondere di condotte anteriori; 3) lamentava la violazione delle norme sul giudizio di rinvio per l'ammissione della relazione ISPRA e per l'utilizzo, da parte del CTU, di dati tratti da tale relazione; 4) denunciava omessa pronuncia o vizio motivazionale sull'inutilizzabilità della relazione ISPRA quale consulenza di parte. Il Ministero propose ricorso incidentale condizionato per censurare il limite temporale della liquidazione del danno individuato dalla Corte d'appello nel quinquennio anteriore alla notifica della citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di danno ambientale, l'obbligo di ripristino non si esaurisce nel risarcimento in forma specifica e i rimedi di riparazione e risarcimento per equivalente hanno natura complementare; la rinuncia dell'amministrazione alla domanda di ripristino non esclude la possibilità/necessità per il giudice di applicare la disciplina sopravvenuta sulle misure di riparazione e di determinarne i costi. Ha respinto il secondo motivo osservando che non si era formato il giudicato nei termini pretesi dalla ricorrente e che la permanenza dell'illecito ambientale e i criteri di liquidazione rendevano ancora sub iudice la questione del danno. Ha respinto il terzo motivo perché, nel giudizio di rinvio, la produzione della relazione ISPRA era giustificata dall'esigenza, derivante dalla precedente cassazione, di rideterminare integralmente il danno alla luce dello ius superveniens. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ritenendo che la doglianza, pur formalmente prospettata come vizio motivazionale, investisse in realtà un'omessa pronuncia e che la decisione implicasse il rigetto dell'eccezione. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente principale.
Norme richiamate
La modifica del termine lungo introdotta dalla L. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; per il giudizio in esame restava applicabile il termine annuale.
art. 311, comma 2, d.lgs. 152/2006
La disciplina del danno ambientale impone l'applicazione delle misure di riparazione e dei relativi costi anche nei giudizi pendenti, nonostante la rinuncia alla domanda di ripristino primario.
Il giudice deve provvedere sulle misure di riparazione dovute in materia ambientale, ma la doglianza della ricorrente è stata ritenuta infondata perché la rinuncia al ripristino non escludeva l'applicazione della disciplina sulle misure ripristinatorie.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato sulla delimitazione temporale della responsabilità; la Corte ha escluso che il giudicato operasse nei termini prospettati.
Richiamato dalla ricorrente per affermare la formazione del giudicato su alcuni capi della precedente decisione; la Corte ha respinto la censura.
Nel giudizio di rinvio sono vietate nuove produzioni documentali salvo eccezioni; nel caso concreto la produzione della relazione ISPRA è stata ammessa perché necessaria alla nuova liquidazione del danno imposta dalla cassazione rescindente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge mosse al giudizio di rinvio e alla disciplina del danno ambientale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per le doglianze relative alla nullità della sentenza e alla violazione delle regole processuali, incluse la pretesa omessa pronuncia e la violazione del giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omesso esame/motivazione su un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal Ministero nel ricorso incidentale condizionato per sostenere la definitività del capo relativo al periodo risarcibile.
Richiamato dal Ministero nel ricorso incidentale condizionato con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Richiamato dal Ministero nel ricorso incidentale condizionato per censurare la limitazione temporale del danno risarcibile.
Richiamata quale precedente disciplina del danno ambientale; la Corte osserva il rilievo della successiva riforma, ma senza negare la continuità della tutela.
La novella ha eliminato il riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale e ha imposto che il danno ambientale sia risarcito mediante le misure di riparazione dell'allegato 3 del d.lgs. 152/2006.
Il Codice dell'ambiente, nella disciplina sopravvenuta, si applica anche ai giudizi pendenti e richiede la determinazione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa.
Massime di principio
- In materia di danno ambientale, il ripristino e le misure di riparazione non coincidono necessariamente con il risarcimento in forma specifica in senso civilistico: il giudice può essere chiamato ad applicare rimedi ripristinatori e compensativi che si affiancano o si coordinano con la condanna al risarcimento.
- La rinuncia dell'amministrazione alla domanda di ripristino non impedisce, di per sé, l'applicazione della disciplina legale sulle misure di riparazione del danno ambientale, quando il quadro normativo sopravvenuto impone al giudice di individuare e quantificare tali misure.
- Quando un precedente giudizio di cassazione ha rimesso in discussione i criteri di liquidazione del danno per effetto dello ius superveniens, il giudizio di rinvio può richiedere nuove acquisizioni documentali funzionali alla rideterminazione del pregiudizio.
- Nel giudizio di rinvio, il divieto di nuove produzioni documentali non opera in modo assoluto: sono ammissibili documenti resi necessari dalla sentenza rescindente o da fatti sopravvenuti rilevanti per la decisione.
- La formazione del giudicato deve essere verificata in modo rigoroso rispetto al contenuto effettivamente coperto dalla decisione precedente; non ogni affermazione sul perimetro della responsabilità preclude ulteriori valutazioni sulla quantificazione del danno, specie in presenza di illecito permanente e di criteri liquidatori sopravvenuti.
- La censura che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, investe in realtà l'omessa pronuncia deve essere scrutinata secondo il corretto paradigma processuale: se la decisione adottata implica il rigetto implicito dell'eccezione, non sussiste un vizio di omessa pronuncia.
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