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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43808/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per due episodi di cessione di stupefacente (capo C: cessione di cocaina; capo D: cessione verosimile di marijuana). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo D). Sosteneva che la chiamante in correità aveva dichiarato di essere andata una sola volta dall'indagato per acquistare cocaina e che, in riferimento al 27 maggio 2021, la distanza di circa quattro chilometri tra il luogo in cui si trovavano le donne e l'abitazione dell'indagato escluderebbe la cessione a lui attribuita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e logica in relazione ai gravi indizi, richiamando intercettazioni di contenuto univoco e la dichiarazione di una delle acquirenti (Breglia Enza) nonché attività di polizia giudiziaria che collegano l'indagato all'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità non riguarda la riconsiderazione dei fatti o della valutazione dell'attendibilità delle fonti, ma verifica la congruenza e la logicità della motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    La Corte ha ritenuto che le condotte incriminate rientrano nelle fattispecie di traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per le quali la prova può essere desunta anche da intercettazioni e altri elementi indiziari, anche in assenza di sequestro immediato della sostanza.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato in relazione all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione può rilevare la carenza di indizi solo se questa si traduce nella violazione di norme o in manifesta illogicità o mancanza della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari: la valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica soltanto la correttezza della motivazione in termini di legge e logica.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Dispositivo richiamato per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione della Corte.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (somma a favore della Cassa delle ammende) in presenza di ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la rilevanza è posta sulla presenza di violazioni di legge o di mancanza/manifesta illogicità della motivazione; la Corte non riesamina i fatti né riapprezza l'attendibilità delle fonti.
  • Le intercettazioni, se caratterizzate da linguaggio chiaro e inequivoco, possono da sole costituire elemento probatorio idoneo a sostenere i gravi indizi di colpevolezza per reati di spaccio, senza necessità di immediati riscontri materiali.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione; occorre dimostrare specifiche vizi di legge o una motivazione manifestamente illogica o mancante.
  • La distanza geografica o elementi fattuali che il ricorrente ritiene escludere un fatto (es. spostamenti) devono essere trattati come questioni di merito: la loro incidenza sulla decisione cautelare può essere valutata solo se l'errore di valutazione emerge come illogicità manifesta o violazione di norme.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione del motivo, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende.

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