Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di beni e servizi informatici e telematici, con manutenzione e assistenza, originariamente instaurato tra il Comune e la società nel 1999. La Corte d’appello ha ritenuto che alcune determine dirigenziali del 2001 e del 2003 avessero prorogato il rapporto e che la società avesse aderito a tali atti, riconoscendo così il credito della fornitrice in base a validi atti negoziali e condannando il Comune al pagamento di euro 1.001.516,04 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, qualificando la pretesa come responsabilità contrattuale e non come arricchimento senza causa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per mancata considerazione dell’assenza di un valido contratto scritto; motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione per non avere spiegato perché le determine potessero valere come contratti vincolanti per la P.A.; violazione degli artt. 1350 c.c., 17 r.d. 2440/1923 e 44 L. 724/1994, sostenendo la mancanza della forma scritta richiesta per i contratti con la P.A. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omessa o apparente motivazione sulla parte di credito non riconosciuta, che era stata quantificata in CTU in euro 217.640,41, sostenendo che essa dovesse comunque essere riconosciuta, almeno ai sensi dell’art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondate le censure del Comune perché la sentenza impugnata aveva effettivamente accertato l’esistenza del contratto originario del 1999, esaminato le determine dirigenziali di proroga, valorizzato l’adesione della società a tali atti e motivato sul quadro normativo applicabile, in particolare sull’art. 17 r.d. 2440/1923 e sull’art. 44 L. 724/1994, concludendo che il credito si fondava su validi atti negoziali. Ha inoltre escluso che la consulenza tecnica potesse scardinare tale ricostruzione, poiché non era stata oggetto di contestazione nei gradi di merito e, comunque, la decisione non si fondava sulla CTU ma sui documenti contrattuali. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato il diniego della somma ulteriore individuata in CTU, rilevando che non vi era stato impegno di spesa né riconoscimento di debito fuori bilancio né altra valida base amministrativa o contrattuale; ha richiamato l’art. 191 d.lgs. 267/2000 per affermare che, in difetto di regolare procedimento di spesa, il rapporto obbligatorio sorge direttamente in capo al funzionario che abbia consentito la prestazione, con conseguente preclusione dell’azione di arricchimento verso l’ente per mancanza del requisito di sussidiarietà. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con onere di ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento del vizio di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
invocato dal Comune per sostenere la necessità della forma scritta
art. 17 r.d. 2440/1923
deroga, per i contratti con imprese commerciali, alla necessità della formale sottoscrizione di un unico documento contrattuale, consentendo la conclusione per atti non contestuali secondo l'uso del commercio
consente proroga e rinnovazione dei contratti con i fornitori in presenza di ragioni di convenienza e interesse pubblico
in mancanza dello schema procedimentale di spesa, il rapporto obbligatorio sorge direttamente con il funzionario che ha consentito la prestazione, impedendo l'azione di arricchimento contro l'ente per difetto di sussidiarietà
non è esperibile nei confronti dell'ente locale quando la prestazione sia stata resa in assenza di regolare impegno di spesa e il rapporto obbligatorio debba imputarsi al funzionario
Massime di principio
- Nei contratti con la pubblica amministrazione stipulati con imprese commerciali, la forma scritta richiesta a pena di nullità può essere soddisfatta anche mediante atti non contestuali e corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando dagli atti scritti emerga un valido assetto negoziale.
- La proroga o rinnovazione di un contratto con la P.A. può essere riconosciuta quando risulti da atti amministrativi e dall'adesione della controparte, in presenza dei presupposti normativi di convenienza e interesse pubblico.
- Il giudizio di legittimità non può essere fondato su una rilettura delle risultanze istruttorie se la sentenza di merito ha motivato in modo puntuale sulla documentazione contrattuale posta a base del credito.
- L'azione di arricchimento senza causa contro l'ente pubblico è preclusa quando manchi l'impegno di spesa o il riconoscimento del debito fuori bilancio, poiché in tal caso il rapporto obbligatorio si radica nei confronti del funzionario che ha consentito la prestazione e difetta il requisito di sussidiarietà.
- Quando il credito del fornitore è fondato su validi atti negoziali e su una prestazione effettivamente resa, la sua qualificazione come responsabilità contrattuale esclude il ricorso alla sola prospettazione di arricchimento senza causa per le somme non coperte da regolare procedura di spesa.
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