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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29503/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per IRPEF, fondato su cartelle di pagamento che la contribuente assumeva non validamente notificate. In primo grado la contribuente aveva contestato, in particolare, la nullità o inesistenza della notifica delle cartelle presupposte; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'agente della riscossione. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: (1) e (2) nullità della notifica delle cartelle per mancato invio della seconda raccomandata informativa dopo la consegna al portiere; (3) nullità delle notifiche per omessa indicazione, nella relata, della preventiva ricerca di altre persone abilitate a ricevere l'atto prima della consegna al portiere; (4) omessa pronuncia della CTR sul terzo motivo. L'agente della riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo omessa pronuncia sulla questione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a cartelle contenenti anche crediti previdenziali e somme non aventi natura tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale. Ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendoli manifestamente fondati alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite: quando la notifica avviene tramite servizio postale e l'atto non è consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando la nullità parziale della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti previdenziali e agli importi non tributari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Per la notifica delle cartelle di pagamento, per quanto non previsto dalla norma, trova applicazione l'art. 60 D.P.R. 600/1973.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Si applica, in particolare, la disciplina della comunicazione dell'avvenuta notifica quando il consegnatario non coincide con il destinatario.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973

    Se il consegnatario non è il destinatario, il messo deve provvedere all'invio della comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata.

  • art. 8 L. 890/1982

    In un'interpretazione costituzionalmente orientata, la prova del perfezionamento della notifica tramite servizio postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro per l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notifiche.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro per l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notifiche.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando la consegna non avviene direttamente al destinatario ma a soggetto diverso o per deposito, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD.
  • La mera prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica, se la disciplina applicabile richiede anche la prova del suo ricevimento.
  • Quando l'agente della riscossione impugna una decisione tributaria lamentando omessa pronuncia su un'eccezione di difetto di giurisdizione relativa a crediti non tributari inseriti nelle cartelle, la mancata decisione su tale questione integra vizio di omessa pronuncia.
  • Le censure attinenti alla regolarità della notificazione di atti presupposti, in quanto questioni di natura processuale, non possono essere dichiarate inammissibili per il solo fatto che investano profili documentali o formali della notifica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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