Cassazione Civile, Ordinanza n. 26189/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l’anno d’imposta 1983 e due diversi fronti: da un lato, l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori IRPEG e ILOR per indebite deduzioni di costi; dall’altro, il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso presentate dalla contribuente per ottenere maggiori crediti d’imposta, assumendo errori nella dichiarazione e nel calcolo del coefficiente di deducibilità ex art. 58 d.P.R. n. 597/1973. La Commissione tributaria centrale aveva accolto, in parte, i ricorsi, ritenendo: tassabili solo gli interessi di mora effettivamente riscossi; fiscalmente neutra la fusione per incorporazione; interamente deducibili i costi riferibili a ricavi integralmente tassati; deducibili in via proporzionale gli interessi liquidati alla clientela nel 1983. L’Agenzia ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali perché i giudici di merito avrebbero ignorato la questione del concorso della plusvalenza da fusione nel coefficiente di deducibilità, oppure avrebbero pronunciato ultra/extrapetita; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione sul medesimo punto; 3) motivazione apparente sull’integrale deducibilità di vari costi, senza verifica concreta della correlazione costi-ricavi; 4) motivazione apparente sulla deducibilità integrale degli interessi passivi liquidati alla clientela, asseritamente maturati in esercizi precedenti; 5) violazione del principio di competenza ex art. 74 d.P.R. n. 597/1973, perché tali interessi avrebbero dovuto essere dedotti negli esercizi di maturazione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all’avviso di accertamento, poiché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017 e l’Agenzia aveva attestato la regolarità della definizione. Ha invece accolto il ricorso, nei limiti dell’impugnazione del silenzio-rifiuto sul rimborso, rilevando: che la sentenza di merito non si era pronunciata sulla specifica questione della plusvalenza da fusione nel coefficiente di deducibilità; che la motivazione sull’integrale deducibilità di alcuni costi era apparente, perché priva di indicazione di natura, tipologia e concreta correlazione con i ricavi; che la motivazione sulla deducibilità degli interessi liquidati alla clientela era anch’essa apparente, perché non spiegava perché gli interessi non fossero determinabili nei periodi di maturazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione
invocato dall’Ufficio in relazione al difetto di interesse sulla censura di ultra-petizione
richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione/extrapetizione
la sentenza deve contenere motivazione effettiva e non apparente; il rinvio apodittico o la mera affermazione conclusiva non bastano
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del thema decidendum e all’interesse a censurare la decisione
disposizione evocata per il coefficiente di deducibilità/proporzionalità dei costi e degli interessi
richiamato per il principio di competenza nella deduzione dei componenti di reddito
la definizione agevolata della lite comporta cessazione della materia del contendere solo per la pretesa tributaria oggetto di accertamento, non per il credito azionato in rimborso
legge di conversione del d.l. n. 50/2017, richiamata per la definizione agevolata
Cass., Sez. U., n. 16692/2017
il condono elide il debito fiscale ma non incide sui crediti del contribuente, che restano contestabili dall’Ufficio
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite tributaria estingue la controversia solo nei limiti della pretesa fiscale oggetto del condono; non travolge automaticamente l’azione del contribuente diretta al riconoscimento di un credito o rimborso relativo allo stesso periodo d’imposta.
- La pronuncia è affetta da vizio di ultrapetizione solo se il giudice decide su una questione non devoluta; se invece la questione non è stata affatto esaminata, il problema è di omessa pronuncia o di difetto di interesse alla censura, non di ultrapetizione.
- La motivazione è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o a formule generiche, senza indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che sorreggono la decisione.
- Quando si riconosce la deducibilità integrale di costi in luogo di quella proporzionale, il giudice deve individuare concretamente natura dei costi, natura dei ricavi e loro specifica correlazione; non è sufficiente un richiamo astratto all’inerenza o alla prova documentale.
- In materia di componenti reddituali riferiti a più esercizi, il giudice deve spiegare perché il componente non fosse determinabile nell’esercizio di competenza, altrimenti non è possibile derogare al criterio temporale di imputazione.
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