Cassazione Civile, Sentenza n. 6138/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva rigettato l'appello di Froio e confermato la risoluzione del contratto preliminare promossa da Perelli per inosservanza del termine essenziale. Froio contestava, con cinque motivi, principalmente: la mancata prova della proprietà dell'immobile da parte del promittente venditore (difetto di titolarità/legittimazione), l'erronea interpretazione e applicazione delle clausole contrattuali (in particolare la clausola n.3 e n.4 del preliminare) e la violazione degli artt. 112 e 360 c.p.c. per omesso esame, extra petita e error in procedendo; inoltre censurava l'inammissibilità di nuove istanze introdotte in appello e la scorretta liquidazione delle spese processuali rispetto alla soccombenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e infondatezza. Ha ritenuto che: la legittimazione passiva di Perelli derivava dal rapporto contrattuale, e le deduzioni di Froio sulla mancata prova della titolarità non erano idonee a invalidare la decisione di merito né costituivano un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; le nuove ragioni di fatto introdotte in appello sono state correttamente considerate inammissibili poiché modificavano la causa petendi; la Corte territoriale ha effettuato corretta interpretazione delle clausole contrattuali e non è incorsa nelle violazioni di legge dedotte; la ripartizione delle spese è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile se motivata. Non si è deciso sulle spese di cassazione perché la parte resistente è rimasta intimata; la Corte ha altresì fatto cenno alla possibilità di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo della domanda di risoluzione per inadempimento: la Corte ha ritenuto che la risoluzione per inosservanza del termine essenziale fosse stata valutata correttamente dal giudice di merito.
Invocato per contestare decisioni extra petita e carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto che le questioni erano state implicitamente o esplicitamente esaminate e che non sussisteva violazione dell'art.112.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame, mancata esposizione dei punti decisivi). La Corte ha rigettato i motivi perché non ricorrevano i presupposti: l'omesso esame richiede fatto storico decisivo e discusso in atti e non era configurabile nel caso, e le doglianze apparivano infondate o inammissibili.
Richiamati in relazione agli obblighi del venditore e al trasferimento della proprietà; la Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non dimostravano violazione di tali norme da parte del giudice di merito.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
Norme sull'interpretazione del contratto invocate per sostenere errori interpretativi; la Corte ha osservato che la doglianza mirava a diversa valutazione del merito e non indicava con precisione il canone ermeneutico violato.
Richiamato rispetto all'eccezione di inadempimento: la Corte d'Appello ha ritenuto che alcune deduzioni introdotte in appello costituivano nuove domande o nuovi fatti e pertanto erano inammissibili.
Richiamati in connessione alla formazione e interpretazione dei contratti; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni degli obblighi di interpretazione dedotte dal ricorrente.
art. 91 c.p.c. / art. 92 c.p.c.
Art.91 richiamato erroneamente nel ricorso; la Corte ha richiamato l'art.92 sul riparto delle spese, affermando che la valutazione della proporzione di soccombenza è discrezionale del giudice di merito e non sindacabile salvo violazioni manifeste.
DPR n.115/2002 art.13 comma 1 quater
Norma richiamata per l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
Decreto-legge n.137/2020 art.23 comma 8-bis (conv. L.176/2020)
Richiamato in relazione alla disciplina delle udienze trattate in camera di consiglio senza discussione orale durante il periodo emergenziale; la causa è stata trattata secondo tale disciplina.
Massime di principio
- La legittimazione passiva derivante da un rapporto contrattuale è sufficiente a fondare la posizione del convenuto; l'assenza della prova formale del titolo di proprietà non sempre inficia la domanda se la controversia e le difese sono compatibili con la qualità allegata.
- Fatti o circostanze diversi da quelli posti a fondamento della domanda originaria, se introdotti in appello, possono essere considerati nuove domande (cambio della causa petendi) e risultare inammissibili; le difese devono essere tempestive e coerenti con l'oggetto dell'azione originaria.
- Per far valere un vizio di omesso esame ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. occorre che il fatto lamentato sia storico, risulti dagli atti o dalla sentenza, sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo per il giudizio; mere deduzioni non raggiungono la soglia.
- Le regole di interpretazione contrattuale (artt.1362 e ss.) richiedono che il ricorrente individui con precisione quale canone legale sarebbe stato violato e in che modo la valutazione del giudice sia illogica o insufficiente; non è sufficiente la semplice richiesta di un risultato interpretativo diverso.
- La ripartizione delle spese di lite rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito (art.92 c.p.c.); il sindacato di legittimità è limitato e richiede evidente violazione di principi di diritto per essere accolto.
- Se un obbligo relativo al trasferimento del titolo è espressamente differito al momento della stipula del contratto definitivo, la mancata esibizione del titolo in fase precontrattuale può non essere decisiva per escludere la legittimazione del venditore a chiedere la risoluzione.
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