Cassazione Civile, Sentenza n. 6097/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e sottoscritta per assenso dall'Agenzia delle entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Non è stata resa decisione sulle questioni di merito sollevate nei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiese il rimborso di un credito IRAP per l'anno 2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione la società ricorse alla Commissione tributaria provinciale; l'Agenzia, pur costituitasi tardivamente, oppose la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 invocando l'esistenza di crediti erariali (anche non liquidi ed esigibili) superiori all'importo del rimborso. La CTP di Latina accolse il ricorso della società; la CTR del Lazio riformò accogliendo l'appello dell'Agenzia e ritenendo legittima la sospensione. La società ha impugnato la sentenza regionale in Cassazione con cinque motivi (nullità, violazione di norme procedurali e sostanziali, difetto di motivazione sulla sospensione), ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso in quanto l'Agenzia ha convalidato il rimborso.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
La CTR aveva interpretato l'art. 23 come legittimante la sospensione del rimborso quando sussistono crediti erariali superiori all'importo richiesto a rimborso, anche se tali crediti non sono ancora liquidi ed esigibili. La Cassazione non ha deciso sul punto, rilevando l'estinzione del giudizio per rinuncia.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario), art. 36
Norme processuali invocate dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla corretta applicazione dei mezzi d'impugnazione; la Corte non ha esaminato le censure di merito avendo dichiarato l'estinzione del giudizio.
codice di procedura civile, art. 390
Regola la rinuncia al processo e i suoi effetti. La rinuncia della ricorrente ha determinato, insieme al consenso dell'opposto, l'estinzione del giudizio.
codice di procedura civile, art. 391
Prevede le conseguenze della rinuncia e della estinzione del processo; applicato per dichiarare estinto il procedimento.
codice di procedura civile, art. 112
Richiesto dalla ricorrente in quanto sosteneva che la sentenza regionale non avesse pronunciato su una preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello; la questione è divenuta ininfluente a seguito della rinuncia.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Rinvio alle regole di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la ricorrente denunciava carenza di motivazione della sospensione, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norme a tutela del contribuente nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria; richiamate dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione e sui diritti del contribuente, senza esito decisorio per estinzione del processo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Richiamata dalla ricorrente fra le norme procedurali; la Corte non ha valutato le doglianze di violazione di tale disposizione causa estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso (art. 390 c.p.c.) comporta l'estinzione del giudizio se la parte procede volontariamente; se l'opposta parte assente concorda, il giudizio si estingue e le questioni di merito restano senza decisione.
- La convalida amministrativa (ad es. riconoscimento del rimborso da parte dell'Agenzia) può rendere privo di oggetto il contenzioso e determinare la rinuncia dell'attore: prima di proseguire, valutare sempre la possibilità di soluzione stragiudiziale.
- L'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 è frequentemente invocato dall'Amministrazione per sospendere rimborsi quando sussistono posizioni creditorie verso il fisco; alcune giurisdizioni ammettono la sospensione anche se i crediti non sono ancora liquidati o esigibili, ma la questione può richiedere valutazione di merito e prova della sussistenza e dell'entità del credito.
- Le censure procedurali (nullità, carenza di motivazione, mancata decisione su eccezioni preliminari) devono essere tempestivamente mosse e opportunamente documentate, ma possono diventare ininfluenti se le parti estinguono il processo con accordo o rinuncia.
- In ipotesi di estinzione per rinuncia con assenso dell'altra parte è possibile la compensazione delle spese di lite; se si vuole ottenere una pronuncia di merito, evitare la conciliazione o la rinuncia finché la decisione non sia stata pronunciata.
- Se si contesta la sospensione di un rimborso per compensazione amministrativa, raccogliere prova dettagliata sull'inesistenza o sull'entità dei crediti vantati dall'Amministrazione, e sollevare specifiche questioni di diritto e di fatto perché la giurisdizione possa decidere sul merito qualora il caso non si estingua.
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