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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6116/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pasini contestava la pubblicazione su un sito giornalistico (articolo del 2003) che riportava il suo coinvolgimento in un procedimento penale e chiedeva l'aggiornamento o la cancellazione della notizia nonché il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa e per la prolungata permanenza della notizia online, nonché per la mancata pubblicazione delle sentenze di assoluzione

La decisione

Il Tribunale di Pordenone dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione/aggiornamento (dato che l'articolo era stato rimosso) e rigettò le domande di risarcimento. La Corte d'Appello di Trieste rigettò l'appello di Pasini ritenendo l'articolo non diffamatorio (verità della notizia, contenenza, interesse pubblico) e che la testata si fosse attivata per rimuovere/aggiornare la notizia; affermò inoltre che non grava sul giornale un obbligo generale di seguire autonomamente gli sviluppi delle notizie. La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso (inammissibile) ma ha accolto parzialmente il secondo: ha stabilito che la mera persistenza di una notizia vera ma 'datata' sul sito non integra automaticamente illecito risarcitorio, tuttavia l'interessato ha diritto di chiedere l'aggiornamento o la rimozione e l'ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito dopo la richiesta può integrare comportamento illecito suscettibile di risarcimento per il periodo successivo alla richiesta (con onere di allegazione e prova del danno). La causa è stata rinviata alla Corte territoriale per valutare l'eventuale "ingiustificato ritardo" e quantificare i danni; la Cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello provveda sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    invocato dal ricorrente per denunciare omissione nell'esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in presenza di doppia conforme e mancata deduzione della diversa base motivazionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla presunta carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'esistenza della 'continenza' fosse stata fornita

  • art. 348 ter c.p.c. co. 5

    richiamato per l'inammissibilità dei motivi di cassazione in presenza di sentenze di merito "doppie conformi"

  • art. 590 c.p.

    norma penale sulla diffamazione; la Corte di merito ha escluso la configurabilità del reato perché l'articolo rispettava verità, contenenza e interesse pubblico

  • artt. 2043-2049 c.c.

    richiamati in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno; la Cassazione ha precisato che la responsabilità può sorgere per il rifiuto/ritardo ingiustificato dopo la richiesta di aggiornamento/rimozione

  • art. 7 D. Lgs. n. 196/2003

    riconoscimento del diritto dell'interessato ad ottenere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati; utilizzato per sostenere la centralità dell'iniziativa dell'interessato nella richiesta di rettifica

  • art. 17 Regolamento (UE) 2016/679

    richiama il diritto alla cancellazione ('diritto all'oblio') e l'obbligo del titolare del trattamento a provvedere senza ingiustificato ritardo dopo la richiesta dell'interessato; la Cassazione lo utilizza per giustificare che l'onere del titolare nasce dall'iniziativa dell'interessato

  • Cass. n. 5525/2012

    giurisprudenza richiamata che riconosce il diritto dell'interessato a chiedere aggiornamento/cancellazione di notizie online

  • Cass. n. 13161/2016

    precedente che riconosce la possibilità di risarcimento del danno per la permanenza di notizie non aggiornate quando sussista esaurimento dell'interesse a mantenere la notizia e mancata ottemperanza alla diffida dell'interessato

  • Cass. n. 5505/2012

    richiama la partecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati e la possibilità di chiedere cancellazione, rettifica, aggiornamento

Massime di principio

  • La pubblicazione di notizie vere e di cronaca non è di per sé diffamatoria se rispetta verità, contenenza e interesse pubblico.
  • La mera persistenza sul web di una notizia 'datata' non determina automaticamente responsabilità risarcitoria: non sussiste un obbligo generale per il giornale di aggiornare d'ufficio tutte le notizie.
  • L'interessato ha il diritto di chiedere l'aggiornamento o la cancellazione della notizia; dal momento della richiesta, l'ingiustificato rifiuto o il ritardo del titolare del sito può integrare illecito risarcitorio per il periodo successivo alla richiesta.
  • Per ottenere il risarcimento il richiedente deve allegare e provare il danno (anche in via presuntiva) e dimostrare l'ingiustificato ritardo/omissione della testata nonostante la richiesta/diffida.
  • In casi simili conviene inviare formale richiesta/diffida documentata per ottenere aggiornamento/cancellazione e conservare le prove temporali (date delle richieste, risposte della testata) poiché la responsabilità, se configurabile, opera a partire dalla richiesta non ottemperata.

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