Cassazione Civile, Sentenza n. 6096/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società ricorrono per ottenere il rimborso di un credito IVA relativo agli anni 2003-2006 (complessivo circa € 1.052.800) relativo all'IVA assolta su acquisto e gestione di autovetture. L'Agenzia ha negato il rimborso con tacito rifiuto e, in sede di impugnazione, ha sostenuto la legittimità della sospensione del pagamento per carichi pendenti (mediante documentazione Ser.P.I.Co), invocando strumenti cautelari previsti dalla normativa (art. 23 d.lgs. 472/1997, art. 69 R.D. 2440/1923, e riferimenti all'art. 38-bis DPR 633/1972). Le società avevano chiesto i rimborsi dopo la pronuncia della CGUE (C-228/05) e il d.l. 258/2006. In primo grado il rimborso era stato riconosciuto; in appello la Commissione regionale ha invece accolto l'Agenzia ritenendo legittima la sospensione; la ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando, tra l'altro, la motivazione, la mancata verifica di atti annullati e la confusione tra i diversi strumenti cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (procedurali) ritenendo ammissibile la produzione di documenti più leggibili in appello, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo con cui si censurava l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza regionale. La Cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello ha confuso e sovrapposto strumenti cautelari diversi senza indicare quale fosse effettivamente adottato, non ha esaminato se i presupposti della sospensione sussistessero o fossero venuti meno (anche in caso di annullamento degli atti a fondamento della sospensione) e non ha seguito i principi giurisprudenziali sulla materia. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; spese di giudizio in Cassazione da liquidare.
Norme richiamate
art. 19-bis1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma sulla indetraibilità dell'IVA sulle autovetture (vigorava ratione temporis), che era stata ritenuta in contrasto con il diritto UE nella fattispecie oggetto di causa; da cui nasce il diritto al rimborso reclamato dalle società.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-228/05
Ha dichiarato la disciplina nazionale incompatibile con il diritto comunitario in tema di detraibilità IVA per le auto, generando il diritto al rimborso che ha portato alle istanze delle società.
d.l. 15 settembre 2006, n. 258
Provvedimento nazionale che ha disciplinato le modalità di rimborso a seguito della pronuncia della CGUE, imponendo procedure e condizionando i rimborsi (es. rinuncia a ricorsi precedenti). Le società si sono attenute a tale disciplina presentando istanze a partire dal 14/9/2007.
art. 23, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede la sospensione del pagamento di rimborsi qualora sussistano determinati presupposti (es. notifica di atti impositivi non definitivi). La Corte rileva che tale potere può essere utilizzato ma il provvedimento di sospensione deve essere formale, motivato e conoscibile per garantire il controllo giurisdizionale.
art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Fermo amministrativo (sospensione/fermo del pagamento) che l'Amministrazione può adottare per tutelare crediti erariali; può essere applicato anche ai rimborsi IVA per ipotesi non ricomprese nelle regole speciali dell'art. 38-bis, purché vi sia fumus boni iuris e motivazione.
art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina specifica dei rimborsi IVA (garanzie e sospensioni). Se l'Amministrazione chiede garanzie ai sensi dell'art. 38-bis, l'uso contemporaneo di altri strumenti cautelari può essere illegittimo (evitarsi duplicazione di garanzie); tuttavia altri strumenti possono essere usati se adeguatamente motivati e non sovrapposti in modo ingiustificato.
art. 57 e art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regole processuali sul divieto di "nova" in appello e sulla produzione di nuovi documenti: la Corte ha ritenuto che la produzione di documenti più leggibili in appello non sia introduzione di fatti nuovi ma mera integrazione documentale ammissibile (art. 58, comma 2).
art. 3 L. 241/1990; art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212; art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamati in relazione ai principi di trasparenza, diritto di difesa e principio di cooperazione/buonafede della Pubblica Amministrazione; la Corte ha richiamato tali principi per censurare comportamenti amministrativi che impongano duplicazioni cautelari o carichi eccessivi al contribuente.
Massime di principio
- La produzione in appello di documenti "più leggibili" che chiariscano fatti già allegati in primo grado non costituisce necessariamente una "nova" e può essere ammessa ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
- L'Amministrazione può sospendere l'esecuzione di un rimborso IVA anche facendo ricorso a strumenti cautelari diversi (art. 23 d.lgs. 472/1997, art. 69 R.D. 2440/1923, o art. 38-bis DPR 633/1972), ma deve indicare chiaramente quale strumento è adottato e motivare compiutamente il provvedimento, consentendo il controllo giurisdizionale.
- Se l'Amministrazione ha richiesto garanzie ai sensi dell'art. 38-bis, l'uso contemporaneo di altri strumenti cautelari può essere illegittimo se comporta duplicazione di garanzie o un onere eccessivo per il contribuente; la scelta e il cumulo di strumenti devono essere adeguatamente giustificati.
- La sospensione del rimborso fondata su presunti carichi pendenti richiede documentazione identificabile e motivazione sul fumus boni iuris della pretesa; la mancata indicazione o l'annullamento degli atti a fondamento della sospensione fa venir meno il presupposto della stessa e può dar luogo a conseguenze (es. interessi sul credito).
- Nel giudizio per impugnare il silenzio-rifiuto su rimborsi, il contribuente deve dimostrare l'assenza delle cause di sospensione; l'Amministrazione può difendersi su tutto il tema (sussistenza dei presupposti del rifiuto), ma le sue eccezioni e i provvedimenti cautelari devono essere formali, motivati e conoscibili.
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