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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37803/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da due contratti di conto corrente con annesse aperture di credito stipulati tra una banca e una società cliente. Il tribunale aveva dichiarato la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, ritenendo necessaria anche la sottoscrizione del funzionario della banca, e aveva condannato l'istituto di credito alla restituzione di una somma a seguito di c.t.u. La corte d'appello aveva confermato la nullità del c.d. contratto "monofirma" e aveva ritenuto tardive e generiche le contestazioni dell'istituto alle risultanze peritali. In Cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la violazione delle norme sulla forma del contratto, sostenendo che per il conto corrente bancario non è richiesta, a pena di nullità, la firma della banca; con il secondo, in subordine, ha dedotto la violazione delle norme processuali e l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestata la c.t.u., mentre le contestazioni erano state svolte tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nei contratti bancari soggetti a forma scritta, la mancata sottoscrizione della banca non comporta nullità quando il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e risulti comunque la volontà dell'intermediario da comportamenti concludenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini le domande alla luce del corretto principio di diritto e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, concentrandosi sul requisito formale del contratto bancario.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che, per il contratto bancario in esame, la forma scritta imponga necessariamente la sottoscrizione di entrambe le parti.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la nullità per difetto di forma è esclusa quando il requisito formale sia rispettato in senso funzionale.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    La forma scritta del contratto bancario è letta in senso funzionale, a tutela della conoscenza del contratto da parte del cliente; la mancata sottoscrizione dell'istituto di credito non determina nullità se vi sono elementi idonei a provare la volontà della banca di avvalersi del contratto.

  • art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è oggetto di autonoma massima nella decisione.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno affermato che per il contratto quadro di intermediazione finanziaria è sufficiente la sottoscrizione del solo investitore, purché il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente.

  • art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'apertura di credito già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, secondo la delibera CICR del 4 marzo 2003.

  • delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003

    Richiamata come base regolamentare per affermare che l'apertura di credito può ritenersi validamente disciplinata nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto.

  • artt. 183, 184, 189 e 190 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la valutazione sulla tardività delle contestazioni alla c.t.u.; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari soggetti a forma scritta, la nullità per difetto di forma non deriva automaticamente dalla mancata sottoscrizione dell'istituto di credito, se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e la volontà della banca risulta da comportamenti concludenti.
  • Il requisito della forma scritta nei contratti bancari va inteso in senso funzionale e non strutturale: la sua funzione è garantire la conoscibilità delle condizioni contrattuali da parte del cliente, non imporre necessariamente la firma di entrambe le parti.
  • Il principio vale anche in continuità con l'orientamento delle Sezioni Unite sul contratto quadro di intermediazione finanziaria: è sufficiente la sottoscrizione del cliente quando il contratto sia formalizzato per iscritto e l'adesione dell'intermediario sia desumibile aliunde.
  • Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione sul presupposto decisivo della nullità del contratto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni consequenziali, come la contestazione delle risultanze peritali.
  • L'apertura di credito può restare validamente disciplinata nel contratto di conto corrente, se questo è stipulato per iscritto e ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina di settore e dalla regolamentazione CICR.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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