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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05399/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'INPS all'accredito di giornate lavorative come operai agricoli a tempo determinato per gli anni 2013, 2014 e 2015, giornate disconosciute in seguito ad attività ispettiva. I lavoratori avevano agito per ottenere il riconoscimento del rapporto e il conseguente accredito contributivo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto già pronunciato in primo grado, valorizzando un verbale ispettivo acquisito nel giudizio riunito e rilevando, anche sulla base delle dichiarazioni raccolte, che le prove articolate dai ricorrenti erano generiche e che non risultava dimostrata la prestazione lavorativa con vincolo di subordinazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 421 e 415, comma 3, c.p.c. per l'acquisizione del verbale ispettivo nonostante la tardiva o mancata costituzione dell'INPS nei giudizi riuniti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la decisione fatto leva su un verbale asseritamente irritualmente acquisito; 3) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 124/2004 per non avere considerato i limiti di efficacia del verbale ispettivo; 4) violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la Corte esercitato poteri istruttori officiosi a supporto della prova dei fatti dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, anche a voler ritenere non decisiva o problematica l'acquisizione del verbale ispettivo, restava assorbente il dato della mancata prova del rapporto di lavoro, onere che incombe sui lavoratori. Tale carenza probatoria era stata espressamente affermata dalla sentenza impugnata e non era stata specificamente censurata in cassazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice d'ufficio non può sostituirsi integralmente alla parte né colmare genericamente le lacune probatorie, specie quando dagli atti non emergano elementi specifici favorevoli da approfondire officiosamente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori d'ufficio del giudice non possono sostituire integralmente l'attività probatoria della parte; possono essere esercitati solo in presenza di elementi già emersi in modo specifico e utili da approfondire.

  • art. 415, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per contestare la ritualità dell'acquisizione del verbale ispettivo in rapporto alla costituzione della parte resistente nei giudizi riuniti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo e dei fatti costitutivi del diritto all'accredito contributivo grava sui lavoratori che lo invocano.

  • art. 10 d.lgs. n. 124/2004

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la limitazione dell'efficacia del verbale ispettivo, ma la Corte non ha ritenuto tale censura decisiva.

  • art. 420 c.p.c.

    I poteri del giudice nel processo del lavoro non esonerano la parte dall'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza motivazionale è stata ritenuta inidonea a superare l'accertamento di carenza probatoria compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto al riconoscimento di giornate lavorative e del correlato accredito contributivo, grava sul lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza della prestazione lavorativa e del vincolo subordinato, quale fatto costitutivo del diritto azionato.
  • L'eventuale irregolarità nell'acquisizione di un verbale ispettivo non è decisiva se la statuizione di merito si regge autonomamente sulla mancata prova del rapporto di lavoro, non specificamente censurata in sede di legittimità.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro hanno natura integrativa e non sostitutiva dell'onere probatorio delle parti: non possono essere utilizzati per colmare integralmente carenze di allegazione e prova, salvo che emergano dagli atti elementi specifici e favorevoli da approfondire.
  • In cassazione, la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonomamente decisive della sentenza impugnata; se una di esse resta intatta, il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRProve
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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