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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15694/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I fratelli Huyer sono stati condannati per la contravvenzione ex art. 650 c.p. per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale del Comune di Monza del 5/6/2015 che intimava la rimozione e lo smaltimento di rifiuti e l'eliminazione della vegetazione infestante su un terreno di loro comproprietà. In cassazione hanno impugnato sostenendo: invalidità della notificazione (mancata prova della convivenza e difetti nella procedura di notifica), esistenza di un sequestro penale del terreno che avrebbe impedito l'esecuzione dell'ordinanza, limitata portata penale dell'ordinanza (solo punto 4 relativo alla vegetazione), insufficienza della prova e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto regolare la notificazione effettuata ad Anna Huyer in quanto la convivenza attestata dall'ufficiale giudiziario si presume fino a prova contraria, ha ritenuto che il terreno fosse dissequestrato sulla base della testimonianza della Polizia locale, e ha confermato che l'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di igiene pubblica, giustifica l'applicazione penale ex art. 650 anche con riguardo alla rimozione e smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza la condanna in sede di merito resta operante; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    La norma sanziona l'omessa ottemperanza a ordine dell'Autorità; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione all'intero contenuto dell'ordinanza sindacale di igiene, compresa la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, e ha ritenuto provato il reato con la mancata esecuzione entro il termine previsto.

  • artt. 137 - 140 cod. proc. civ.

    Richiamati nel ricorso con riferimento alle regole di notifica; la Corte ha valutato che la notifica è stata effettuata regolarmente ai sensi delle norme processuali e della giurisprudenza sulla notificazione a conviventi.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Usato come parametro per la notifica a familiare convivente: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario sulla situazione di convivenza fa presumere la regolarità della notifica fino a prova contraria, gravando sull'imputato l'onere di dimostrare l'irregolarità.

  • legge n. 890/1982

    Richiamata a fronte dell'eccezione sulla necessità di invio di raccomandata per integrazione della notifica: la Corte ha osservato che la disciplina prevista dalla legge 890/1982 per l'agente postale non si estende all'ufficiale giudiziario, quindi non è richiesto un ulteriore avviso tramite raccomandata.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale invocata per legittimare l'invio tempestivo delle conclusioni scritte sia della Procura Generale sia della difesa nel periodo emergenziale; qui utilizzata per ammettere i documenti prodotti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione consentiti in cassazione; la Corte osserva limiti di ammissibilità e che alcune doglianze avrebbero avuto rilievo solo se il ricorso fosse stato ammissibile.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata a persona convivente attestata dall'ufficiale giudiziario si presume valida; chi contesta la convivenza deve provarla concretamente.
  • La notifica a un convivente non richiede, come integrazione, l'invio di una raccomandata dell'ufficiale giudiziario; le regole della legge postale non sono automaticamente applicabili.
  • Se gli obbligati non eseguono un'ordinanza sindacale di igiene entro il termine fissato, la mancata esecuzione costituisce elemento probatorio essenziale per il reato contravvenzionale omissivo ex art. 650 c.p.
  • La presenza di un sequestro penale che impedisca materialmente l'esecuzione dell'ordinanza deve essere concretamente dimostrata dalla difesa; l'onere dell'allegazione e degli elementi probatori ricade su chi lo invoca.
  • Un'ordinanza sindacale di igiene pubblica può integrare la fattispecie penale anche con riferimento a diverse prescrizioni contenute nel provvedimento se tutte attengono alla stessa finalità igienico-sanitaria.
  • Le doglianze sanzionatorie e sulla concessione dei benefici richiedono motivazione precisa e non possono essere riproposte in cassazione se già valutate congruamente in sede di merito.

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