Cassazione Penale, Sentenza n. 15694/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I fratelli Huyer sono stati condannati per la contravvenzione ex art. 650 c.p. per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale del Comune di Monza del 5/6/2015 che intimava la rimozione e lo smaltimento di rifiuti e l'eliminazione della vegetazione infestante su un terreno di loro comproprietà. In cassazione hanno impugnato sostenendo: invalidità della notificazione (mancata prova della convivenza e difetti nella procedura di notifica), esistenza di un sequestro penale del terreno che avrebbe impedito l'esecuzione dell'ordinanza, limitata portata penale dell'ordinanza (solo punto 4 relativo alla vegetazione), insufficienza della prova e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto regolare la notificazione effettuata ad Anna Huyer in quanto la convivenza attestata dall'ufficiale giudiziario si presume fino a prova contraria, ha ritenuto che il terreno fosse dissequestrato sulla base della testimonianza della Polizia locale, e ha confermato che l'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di igiene pubblica, giustifica l'applicazione penale ex art. 650 anche con riguardo alla rimozione e smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza la condanna in sede di merito resta operante; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma indicata in dispositivo.
Norme richiamate
La norma sanziona l'omessa ottemperanza a ordine dell'Autorità; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione all'intero contenuto dell'ordinanza sindacale di igiene, compresa la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, e ha ritenuto provato il reato con la mancata esecuzione entro il termine previsto.
artt. 137 - 140 cod. proc. civ.
Richiamati nel ricorso con riferimento alle regole di notifica; la Corte ha valutato che la notifica è stata effettuata regolarmente ai sensi delle norme processuali e della giurisprudenza sulla notificazione a conviventi.
Usato come parametro per la notifica a familiare convivente: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario sulla situazione di convivenza fa presumere la regolarità della notifica fino a prova contraria, gravando sull'imputato l'onere di dimostrare l'irregolarità.
Richiamata a fronte dell'eccezione sulla necessità di invio di raccomandata per integrazione della notifica: la Corte ha osservato che la disciplina prevista dalla legge 890/1982 per l'agente postale non si estende all'ufficiale giudiziario, quindi non è richiesto un ulteriore avviso tramite raccomandata.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale invocata per legittimare l'invio tempestivo delle conclusioni scritte sia della Procura Generale sia della difesa nel periodo emergenziale; qui utilizzata per ammettere i documenti prodotti.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione consentiti in cassazione; la Corte osserva limiti di ammissibilità e che alcune doglianze avrebbero avuto rilievo solo se il ricorso fosse stato ammissibile.
Massime di principio
- La notificazione effettuata a persona convivente attestata dall'ufficiale giudiziario si presume valida; chi contesta la convivenza deve provarla concretamente.
- La notifica a un convivente non richiede, come integrazione, l'invio di una raccomandata dell'ufficiale giudiziario; le regole della legge postale non sono automaticamente applicabili.
- Se gli obbligati non eseguono un'ordinanza sindacale di igiene entro il termine fissato, la mancata esecuzione costituisce elemento probatorio essenziale per il reato contravvenzionale omissivo ex art. 650 c.p.
- La presenza di un sequestro penale che impedisca materialmente l'esecuzione dell'ordinanza deve essere concretamente dimostrata dalla difesa; l'onere dell'allegazione e degli elementi probatori ricade su chi lo invoca.
- Un'ordinanza sindacale di igiene pubblica può integrare la fattispecie penale anche con riferimento a diverse prescrizioni contenute nel provvedimento se tutte attengono alla stessa finalità igienico-sanitaria.
- Le doglianze sanzionatorie e sulla concessione dei benefici richiedono motivazione precisa e non possono essere riproposte in cassazione se già valutate congruamente in sede di merito.
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