Cassazione Penale, Sentenza n. 36660/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento penale per reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, art.110 e art.629 c.p.; l'interessato, definitivamente assolto, contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la richiesta di indennizzo, denunciando violazione dell'art. 314 c.p.p. e sostenendo che la corte non aveva tenuto conto delle sentenze assolutorie e della presunta falsità delle accuse rese dalla persona offesa Luciani Fabrizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto una valutazione corretta, autonoma e congrua ai sensi dell'art. 314 c.p.p., accertando che il comportamento del Nostro, pur non integrazione reato accertato nel giudizio di merito, aveva contribuito con colpa grave all'emissione della misura cautelare. Sono stati valorizzati elementi quali il ruolo di intermediario per il pagamento di un debito tra soggetti con noti precedenti, i contatti in ospedale mediante gesti e biglietti per non farsi sentire e la sollecitazione dell'incontro con un soggetto ritenuto uomo di fiducia di un presunto appartenente alla malavita. La Corte ha quindi ritenuto che tali condotte, soprattutto essendo l'istante appartenente alle Forze di Polizia, avessero assunto rilevanza causale ex ante e potessero giustificare l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende; non è stata liquidata la difesa del Ministero resistente.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte deve valutare autonomamente, con criteri ex ante, se la detenzione sia stata determinata anche dalla condotta dolosa o colposa grave dell'interessato, valutando la sola componente oggettiva della colpa secondo il parametro id quod plerumque accidit.
Norma sostanziale sul traffico di sostanze stupefacenti; citata per inquadrare i reati contestati nel procedimento penale di cui il ricorrente è stato assolto, costituisce il contesto fattuale ma non impedisce al giudice della riparazione di valutare autonomamente la colpa grave.
Aggravante per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata nella ricostruzione del quadro accusatorio originario come elemento di contesto per valutare la rilevanza dei contatti del ricorrente con soggetti gravanti nell'ambiente della malavita.
Principio di concorso di persone nel reato; richiamato nel contesto delle imputazioni penali iniziali, ma non determinante per la valutazione autonoma della colpa grave ai fini della riparazione.
Norma sull'estorsione; citata come fatto tipico configurato nell'impianto accusatorio originario e utile a contestualizzare la pericolosità dei soggetti con cui il ricorrente si era rapportato.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non è ravvisata automaticamente; la menzione supporta la decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in presenza di inammissibilità del ricorso dovuta a carenze sostanziali.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non impedisce al giudice della riparazione di valutare autonomamente se la condotta dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la custodia cautelare; i due giudizi sono su piani distinti.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è valutata oggettivamente (id quod plerumque accidit) e riguarda la condotta materiale che poteva creare la situazione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria, non l'accertamento del reato nel processo penale.
- Comportamenti che avvicinano l'interessato a soggetti notoriamente dediti a reati o a dinamiche criminali (es. fungere da intermediario per debiti con soggetti con precedenti, organizzare incontri con persone ritenute appartenenti a organizzazioni criminali, comunicazioni furtive) possono integrare una causa ostativa al riconoscimento della riparazione qualora risultino, ex ante, idonei a determinare l'intervento coercitivo.
- Il giudice della riparazione deve motivare autonomamente la valutazione delle prove disponibili e può valorizzare elementi non determinanti per l'assoluzione nel processo di merito se rilevanti per la valutazione della prevedibilità e gravità della condotta.
- Censure generiche che si limitano a richiamare l'assoluzione senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto sono prive di significato nel ricorso per cassazione e possono portarvi l'inammissibilità.
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