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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31181/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto l'identico disegno criminoso tra due sentenze emesse dalla stessa Corte d'appello (sentenze del 18/05/2021 irrevocabile 15/06/2023 per art. 73 DPR 309/1990 e del 28/06/2012 irrevocabile 14/11/2013 per art. 74 DPR 309/1990 aggravato dall'art. 7 l. 203/1991 e recidiva) e aveva rideterminato la pena in 19 anni, 6 mesi e 20 giorni applicando l'aumento per recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. e ritenendo precluso superare il limite minimo di cui all'art. 81, comma 4 c.p.. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizio di motivazione sul punto della corretta applicazione delle regole sul concorso di circostanze aggravanti e sulla recidiva (anche per il decorso del tempo tra i giudicati), chiedendo che l'aumento per recidiva non fosse applicato o fosse rideterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte rilevando che il giudice di merito non aveva dimostrato l'esistenza di una precedente sentenza definitiva che avesse dichiarato la recidiva reiterata anteriore alla commissione dei reati oggetto del giudizio. Per tale omessa verifica l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo giudizio che applichi correttamente l'art. 81, comma 4 c.p. relativamente al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per l'istanza del giudice dell'esecuzione; la Corte d'appello aveva agito ai sensi di questa norma nel riconoscere l'identico disegno criminoso tra più giudicati.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Indica uno dei reati per cui era intervenuta la sentenza di merito (reato principale o connesso), rilevante ai fini della determinazione complessiva della pena.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Indica l'altro reato per cui era intervenuta la sentenza di merito; nella fattispecie era aggravato dall'art. 7 l. n. 203/1991 e dalla recidiva, elementi valutati dal giudice dell'esecuzione per il computo della pena.

  • art. 7 l. n. 203/1991

    Aggravante contestata nella sentenza di merito; la difesa aveva dedotto la sua incidenza sul bilanciamento con la recidiva, ma la Cassazione ha ritenuto centrale l'accertamento della sussistenza della recidiva reiterata prima dei fatti.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norma sulla recidiva che comporta un aumento di pena. Il giudice di merito aveva ritenuto applicabile la recidiva, ma la Cassazione ha censurato l'ordinanza per mancata prova della precedente sentenza definitiva che avesse dichiarato la recidiva reiterata anteriore ai fatti.

  • art. 81, comma quarto, cod. pen.

    Prevede il limite minimo di aumento per la continuazione (un terzo della pena del reato più grave). La Cassazione ha chiarito, conformemente alla propria giurisprudenza costante, che tale limite si applica solo quando la recidiva reiterata risulti accertata con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati per i quali si procede.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al concorso di aggravanti ad effetto speciale; la Corte di cassazione non ha accolto la soluzione proposta dalla difesa perché il giudizio si è concentrato sulla mancata prova della recidiva reiterata e sulla corretta applicazione dell'art. 81, comma 4.

Massime di principio

  • Il limite minimo di aumento per la continuazione previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. (un terzo della pena per il reato più grave) può essere applicato solo se esiste una precedente sentenza definitiva che abbia dichiarato la recidiva reiterata anteriore alla commissione dei reati successivi; senza tale accertamento l'applicazione è illegittima.
  • Per l'applicazione della recidiva ai fini del computo della pena il giudice deve esplicitamente verificare e motivare l'esistenza, il contenuto e la data della precedente condanna definitiva che ha dichiarato la recidiva; la mancanza di questa verifica costituisce vizio che legittima l'annullamento.
  • In caso di concorso tra aggravanti ed aumenti di pena (es. recidiva e aggravanti di legge) bisogna valutare l'ordine logico e le condizioni di applicabilità di ciascuna causa di aumento; non è ammesso trattare gli aumenti come automaticamente cumulabili senza verifica delle condizioni legali e dei limiti previsti dalle norme (art. 63 e art. 81 c.p.).
  • La difesa in situazioni simili dovrebbe prioritariamente contestare la prova e la tempestività (antecedenza rispetto ai fatti) della sentenza che ha dichiarato la recidiva, nonché chiedere l'acquisizione degli atti relativi alla precedente condanna definitiva.
  • Se il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per continuazione è obbligato a compiere tutte le verifiche documentali sulle pregresse sentenze definitive rilevanti per la recidiva e per i limiti di legge; l'omissione di tali accertamenti è motivo di ricorso in Cassazione con buone possibilità di accoglimento.

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