Cassazione Penale, Sentenza n. 31108/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per reati ambientali (artt. 256 e 256-bis d.lgs. n.152/2006) sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica della condotta perché il materiale vegetale non sarebbe stato rifiuto e avrebbe dovuto ricadere nella deroga sanzionatoria dell'art.256-bis, comma 6 (o, in subordine, essere sanzionato solo ai sensi amministrativi), con conseguente illegittimità della pena; 2) carenza della motivazione in relazione all'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza di trattare rifiuti) e manifesta illogicità della motivazione; 3) violazione dell'art.131-bis c.p. per mancata valutazione delle circostanze attenuanti e del profilo rieducativo della pena; 4) carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sui benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni sollevate, in particolare quella sulla qualificazione dei materiali come rifiuti, costituissero in realtà una rivalutazione di fatti e prove proposta per la prima volta in cassazione e pertanto inammissibile. Ha aggiunto che la qualificazione scelta dai giudici di merito era corretta: non si trattava di semplice combustione agricola ammessa dalla deroga, poiché gli imputati hanno utilizzato combustibile liquido e volantini (acceleranti), elementi che escludono l'applicabilità dell'eccezione. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità anche per Bostan, in ragione di ammissioni e della consegna dell'accendino; la richiesta di riconoscere il fatto di attenuata tenuità è stata respinta per la reiterazione dei comportamenti in area boschiva protetta e per la pericolosità della condotta. Il rigetto delle attenuanti generiche è stato motivato dallo stesso quadro di gravità e reiterazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese e obbligati al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - art. 256
Disciplina il trattamento non autorizzato dei rifiuti: la Corte conferma la corretta applicazione della norma ai fatti (trasporto, smaltimento e combustione illeciti), ritenendo che l'uso di acceleranti escluda l'eccezione per combustioni consentite
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256-bis
La deroga sanzionatoria per taluni materiali vegetali non è applicabile se alla combustione vengono aggiunti materiali o combustibili che amplificano il pericolo ambientale; la Corte ha ritenuto non applicabile la deroga per la presenza di combustibile liquido e carte
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 184
La norma elenca materiali che possono costituire, in taluni casi, esclusioni o trattamenti particolari; la Corte ha ritenuto che la previsione non operi quando si impiegano materiali estranei o acceleranti
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 185
Riferimento alle ipotesi sanzionatorie per determinate condotte: citata nel quadro delle norme ambientali applicate al caso
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 255
Riferita dalla difesa come possibile rimedio amministrativo; la Corte ha escluso l'applicabilità in presenza degli elementi aggravanti e dell'uso di acceleranti
Codice penale - art. 131-bis
Norma sulle circostanze e sul fatto di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto correttamente esclusa l'applicabilità per la reiterazione, la pericolosità del luogo e l'uso di acceleranti
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicato dalla Corte per liquidare Euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata rispetto al principio che l'inammissibilità non comporti automaticamente colpa della parte; qui la Corte non ha rilevato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Questioni di fatto o rivalutazioni probatorie sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili: le contestazioni sulla qualificazione giuridica che si fondano su riconsiderazioni probatorie devono essere prospettate in sede di appello
- La deroga per combustioni agricole o vegetali è limitata: l'aggiunta di materiali estranei o di acceleranti (es. combustibile liquido, carta) può far perdere il carattere di trattamento ammissibile e far scattare le norme penali sui rifiuti
- Ammissioni dell'imputato e prove materiali (es. consegna di strumenti utilizzati per l'incendio) rafforzano la prova del dolo e riducono i margini per contestazioni sull'elemento soggettivo
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità o delle attenuanti generiche è necessario dimostrare l'assenza di pericolo, la non reiterazione e le condizioni personali tali da rendere la condotta marginale; la presenza di reiterazione e di luogo protetto pesa fortemente contro tali richieste
- Nel caso di condotte che arrecano pericolo alla salute pubblica o all'ambiente, l'applicazione di sanzioni penali è favorita; le difese basate su alternative amministrative devono essere prospettate tempestivamente e supportate da elementi probatori convincenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31002/2024 del 30/07/2024
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31031/2024 del 30/07/2024
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31099/2024 del 30/07/2024
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31107/2024 del 30/07/2024
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31111/2024 del 30/07/2024
- Sentenza penale · 30 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31114/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →