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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31107/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) censura della condanna per i reati tributari (art. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000) per assenza di adeguata motivazione circa il dolo specifico e per eccessiva valorizzazione della fittizietà delle fatture; si contestava che il mero dato della fittizietà non dimostrerebbe la finalità elusiva fiscale, potendo avere diversa finalità economica o contabile; si eccepiva inoltre violazione delle norme processuali (art. 192, comma 2 e art. 533 c.p.p.) e incongruenze logiche nell'argomentazione relativa al capo F. 2) censura del trattamento sanzionatorio: mancata espunzione dell'aumento per continuazione relativo al capo D in relazione alla prescrizione maturata (29/03/2022), mancata valutazione concreta della recidiva qualificata per il solo capo F e mancanza di indicazione della misura dei singoli aumenti ex art. 81 c.p. 3) censura della confisca: violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché le somme confiscate costituirebbero il "prodotto" del reato (non soggetto a confisca come prezzo/profitto) e richiesta di ulteriore rideterminazione dell'importo in ragione della prescrizione intervenuta sull'intero capo D.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittime le valutazioni di merito circa la sussistenza del dolo e la fittizietà delle operazioni, richiamando gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate (mancanza di struttura operativa della ditta emittente, mancata indicazione dei fornitori, coincidenze con altre società coinvolte) e ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Ha confermato la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello (pena complessiva per i capi residui pari a 1 anno e 10 mesi di reclusione) e ha ritenuto corretto l'aumento complessivo per continuazione (mesi 4), ritenendo non necessaria una motivazione dettagliata per aumenti di esigua entità. Ha altresì confermato la riduzione dell'importo della confisca operata dalla Corte d'appello (da €1.735.360 a €1.247.526) in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione di alcune condotte e ha respinto la censura relativa alla natura del bene confiscato, ritenendo applicabile l'art. 12-bis (confisca del profitto/imposta evasa). Ha inoltre rilevato che rispetto alla condotta residua del capo D la prescrizione matura il 29/01/2025, per cui non era dovuta ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Articolo richiamato quale reato principale (omessa o infedele dichiarazione); la Corte ha ritenuto che la confisca disposta sia congruamente commisurata all'ammontare dell'imposta evasa come profitto del reato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Articolo relativo ad altri reati tributari contestati; la Corte ha confermato la colpevolezza sulla base degli accertamenti tecnici e documentali.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Articolo relativo ad ulteriori fattispecie tributarie; applicato nel giudizio di merito e confermato in cassazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Articolo citato in relazione a uno dei capi (capo A) originari; la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di quel capo e la Cassazione non ha rilevato rilievi di legittimità su tale punto.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Norma sulla confisca per equivalente del profitto derivante da reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma alla somma confiscata (imposta evasa/profitto).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Norma rilevante ai fini della prescrizione: entrata in vigore il 17/09/2011 e applicata per valutare termini di prescrizione delle condotte (ha portato a concludere che per la condotta del 29/09/2011 la prescrizione matura nel 2025).

  • codice penale, art. 81

    Regola l'unificazione delle pene per continuazione: la Corte ha ritenuto che, considerata la modesta entità degli aumenti complessivi, non fosse necessaria motivazione dettagliata per ciascun aumento.

  • codice penale, art. 132

    Attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale nella quantificazione della pena; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non v'è abuso quando gli aumenti sono di esigua entità.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Norma sulle presunzioni e sulla valutazione della prova; evocata dalla difesa per censurare la prova ma la Corte ha ritenuto la ricostruzione coerente con gli elementi acquisiti.

  • codice di procedura penale, art. 533

    Norma sul giudizio di merito e motivazione; richiamata in rapporto alle critiche procedurali della difesa ma non ritenuta violata.

  • codice civile, art. 2621 e ss.

    Richiamati dalla difesa per sostenere che alcune condotte avrebbero rilevanza solo civilistica (artificiosa floridità contabile); la Corte di legittimità ha ritenuto invece che la funzionalità fiscale-elusiva fosse sufficientemente provata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la liquidazione delle spese di giudizio in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione autonoma del materiale probatorio se la motivazione di merito è coerente e priva di elementi di illogicità: le alternative plausibili prospettate dalla difesa non impongono l'annullamento.
  • La fittizietà delle fatture, se corroborata da accertamenti (mancanza di struttura operativa, assenza di riscontri e collegamenti societari, controlli incrociati), può legittimare la ricostruzione della finalità elusiva e il riconoscimento del dolo tributario.
  • Per aumenti di pena di modesta entità in caso di continuazione, il giudice di merito non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata per ciascun incremento quando la misura complessiva è contenuta e ragionevole.
  • La confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, può essere commisurata all'ammontare dell'imposta evasa considerata profitto del reato; la prescrizione di alcune condotte può ridurre l'importo confiscabile solo se dichiarata in capo a quelle specifiche condotte.
  • Le modifiche normative che incidono sui termini di prescrizione (es. art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000) devono essere attentamente verificate rispetto alla data del fatto per determinare se la prescrizione sia effettivamente maturata e se incida su confische o aumenti sanzionatori.
  • Le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti senza dimostrare illogicità o contraddizione nella motivazione di merito sono generalmente inammissibili in cassazione.

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