Cassazione Penale, Sentenza n. 31031/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Ha rilevato la regolarità della remissione e della sua accettazione e ha applicato il principio secondo cui la remissione estingue il reato quando valida. In mancanza di deroga contrattuale, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Verona che, in appello, aveva riqualificato i fatti del capo 1 nel reato di percosse e aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia (capo 2). Dopo la sentenza impugnata, la persona offesa ha rimesso la querela in data 11 marzo 2024 con contestuale accettazione da parte dell'imputato; la remissione e l'accettazione sono state effettuate in modo rituale. La Corte ha ritenuto ammissibile l'introduzione in cassazione della remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, secondo precedente giurisprudenziale citato.
Norme richiamate
art. 340 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, in assenza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico del querelato (colui che aveva inizialmente proposto la querela) quando il reato si estingue per remissione di querela
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Usata come principio di riferimento per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione finalizzato a introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione
Massime di principio
- La remissione di querela, se rituale e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte e determina l'annullamento della sentenza penale che aveva condannato l'imputato per quei fatti
- È ammissibile introdurre in Cassazione la remissione di querela intervenuta dopo la pronuncia impugnata purché essa sia intervenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione e sia stata accettata; in tal caso la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- La remissione di querela riguarda soltanto i reati procedibili a querela di parte; per i delitti procedibili d'ufficio la remissione non opera per estinguere il reato
- Le formalità della remissione e della sua accettazione (es. atto scritto e manifestazione inequivoca di accettazione) sono essenziali: la loro mancanza può impedire il riconoscimento dell'estinzione
- Sebbene il reato si estingua, la remissione non esclude automaticamente conseguenze civili o diverse pattuizioni tra le parti; inoltre, in mancanza di diversa convenzione, le spese processuali sono poste a carico del querelato
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