Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31031/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Ha rilevato la regolarità della remissione e della sua accettazione e ha applicato il principio secondo cui la remissione estingue il reato quando valida. In mancanza di deroga contrattuale, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Verona che, in appello, aveva riqualificato i fatti del capo 1 nel reato di percosse e aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia (capo 2). Dopo la sentenza impugnata, la persona offesa ha rimesso la querela in data 11 marzo 2024 con contestuale accettazione da parte dell'imputato; la remissione e l'accettazione sono state effettuate in modo rituale. La Corte ha ritenuto ammissibile l'introduzione in cassazione della remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, secondo precedente giurisprudenziale citato.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, in assenza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico del querelato (colui che aveva inizialmente proposto la querela) quando il reato si estingue per remissione di querela

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)

    Usata come principio di riferimento per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione finalizzato a introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione

Massime di principio

  • La remissione di querela, se rituale e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte e determina l'annullamento della sentenza penale che aveva condannato l'imputato per quei fatti
  • È ammissibile introdurre in Cassazione la remissione di querela intervenuta dopo la pronuncia impugnata purché essa sia intervenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione e sia stata accettata; in tal caso la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
  • La remissione di querela riguarda soltanto i reati procedibili a querela di parte; per i delitti procedibili d'ufficio la remissione non opera per estinguere il reato
  • Le formalità della remissione e della sua accettazione (es. atto scritto e manifestazione inequivoca di accettazione) sono essenziali: la loro mancanza può impedire il riconoscimento dell'estinzione
  • Sebbene il reato si estingua, la remissione non esclude automaticamente conseguenze civili o diverse pattuizioni tra le parti; inoltre, in mancanza di diversa convenzione, le spese processuali sono poste a carico del querelato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.