Cassazione Penale, Sentenza n. 31002/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena; in sintesi contestavano la corretta determinazione dell'entità della pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo il motivo manifestamente infondato: la pena concretamente inflitta (4 mesi di reclusione) è risultata inferiore al minimo edittale previsto per la condotta contestata, per cui la censura sulla dosimetria non aveva fondamento. Tuttavia, per effetto del decesso di Raffaele Antonio (nato 15/05/1930) avvenuto il 13/01/2024, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sua posizione. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti rimasti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme del codice penale sulla determinazione della pena (minimo edittale)
La Corte ha ritenuto che, avendo la pena concretamente inflitta avuto entità inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie, la doglianza relativa alla dosimetria non poteva essere accolta; inoltre la morte dell'imputato ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla sua posizione.
Massime di principio
- Se la pena effettivamente inflitta è inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie, un ricorso basato esclusivamente su una presunta erronea dosimetria della pena può risultare manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- In caso di decesso dell'imputato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione del deceduto (estinzione del reato per morte dell'imputato).
- La Corte valuta la fondatezza dei motivi di cassazione anche sulla base della concreta pena irrogata: censure teoriche sulla dosimetria possono essere inefficaci se la quantificazione finale rende la doglianza priva di rilievo.
- Ricorrere per cassazione comporta il rischio di condanna alle spese e di ordine di versamento in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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