Cassazione Penale, Ordinanza n. 13187/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo omessa valutazione e omessa motivazione sulla sussistenza di eventuali cause ostative alla concessione delle pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. La sentenza impugnata era una decisione del GUP che aveva applicato, su richiesta dell'imputato, la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 444 c.p.p., richiesta dopo il 3 agosto 2017, e quindi era ammissibile solo per i motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali vizi non erano né riscontrabili né compiutamente prospettati. Inoltre, la Corte ha escluso che l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. si applichi al patteggiamento, essendo norma riferita al giudizio ordinario. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata impugnata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, proposta dopo il 3 agosto 2017, i motivi deducibili in cassazione fossero solo quelli tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo proposto, centrato sulla mancata considerazione delle pene sostitutive ex artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p., non rientrava in tali ipotesi. La Corte ha inoltre affermato che l'art. 545-bis c.p.p. opera solo nel giudizio ordinario e non nel patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza applicativa della pena, relativo a condotta in materia di stupefacenti.
richiamato come base normativa delle pene sostitutive la cui mancata valutazione è stata dedotta in ricorso.
norma sulle pene sostitutive nel giudizio ordinario; la Corte ne esclude l'applicabilità al patteggiamento.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso proposto contro tale sentenza è soggetto ai limiti propri del patteggiamento.
individua in via tassativa i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili in cassazione soltanto i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali categorie è inammissibile.
- La questione della mancata valutazione delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. non può essere dedotta contro una sentenza di patteggiamento, poiché tale disposizione è riferita al giudizio ordinario e non al procedimento definito con accordo tra le parti.
- Nel patteggiamento, dopo la ratifica giudiziale dell'accordo, non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una revisione generalizzata del contenuto della decisione, salvo i limitati profili di volontà, correlazione, qualificazione giuridica ed illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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