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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22074/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dal deposito presso una banca di titoli obbligazionari, cedole maturate e titoli rimborsati giacenti su un rapporto amministrativo identificato da un numero di deposito. La curatela del fallimento della società titolare del rapporto agiva per la restituzione o per il pagamento del controvalore dei valori depositati. In primo grado la domanda era stata accolta per un importo elevato, mentre in appello la banca aveva contestato sia l'an, sostenendo l'esistenza di un proprio credito garantito da pegno sui titoli, sia il quantum, affermando che la curatela non avesse provato la consistenza, tipologia e valore effettivo dei titoli. La Corte d'appello aveva ritenuto insussistente il credito opposto in compensazione dalla banca, ma aveva ridotto drasticamente la somma riconosciuta alla curatela, reputando non provato il valore nominale dei titoli e ammettendo solo cedole e titoli rimborsati già risultanti come valori monetari effettivi. La curatela ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 72 l.fall., 2411 c.c., 58 l.fall., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 1988 e 2730 c.c., sostenendo che, una volta accertata con giudicato l'insussistenza del vincolo pignoratizio e di pretese creditorie della banca, il valore nominale dei titoli era stato già indicato dalla stessa banca e quindi non gravava su di essa un ulteriore onere probatorio sul quantum; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto anche l'ulteriore importo relativo a titoli dichiarati rimborsati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la distribuzione dell'onere della prova operata dalla Corte d'appello: i titoli avevano natura obbligazionaria, il loro valore nominale era stato indicato dalla stessa banca nella corrispondenza prodotta in giudizio e, quindi, la curatela non doveva provare ulteriormente il quantum debeatur; semmai spettava alla banca dimostrare un diverso valore, ad esempio il prezzo di emissione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato rigettato perché infondato: la Corte d'appello aveva già esaminato e superato la dedotta non corrispondenza tra domanda e pronuncia, qualificando la pretesa come diretta al controvalore monetario dei titoli e non alla mera consegna dei medesimi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato tra le norme invocate per sostenere il diritto della curatela alla restituzione dei beni o valori non più soggetti a vincolo opponibile alla massa.

  • art. 2411 c.c.

    Richiamato a sostegno della natura obbligazionaria dei titoli depositati e del relativo controvalore nominale.

  • art. 58 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina concorsuale dei beni e dei diritti opponibili alla massa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove e l'uso del materiale istruttorio in ordine alla consistenza e al valore dei titoli.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere probatorio va distribuito in base ai fatti costitutivi della pretesa: qui la curatela non doveva provare il quantum quando questo risultava già indicato dalla banca.

  • artt. 1988 e 2730 c.c.

    Richiamati nel ricorso per sostenere la rilevanza delle dichiarazioni della banca sulla consistenza e sul valore del rapporto di deposito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per lamentare un'asserita pronuncia oltre o diversamente rispetto alla domanda; la censura è stata respinta.

  • art. 1782 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla qualificazione del rapporto di deposito presso la banca.

  • art. 1834 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la ricostruzione del rapporto di deposito bancario.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale soccombente.

Massime di principio

  • Quando il credito azionato deriva dalla restituzione o dal controvalore di titoli depositati presso un intermediario, e il valore nominale dei titoli risulti dalla documentazione prodotta o riconosciuta dalla stessa banca, il creditore non è tenuto a fornire una prova ulteriore del quantum debeatur; grava invece sulla controparte l'allegazione e la prova di un diverso valore.
  • Se la natura dei titoli è obbligazionaria, il loro valore nominale costituisce il parametro rilevante della pretesa restitutoria, salvo prova contraria circa un differente prezzo di emissione o altro elemento idoneo a modificare il valore da restituire.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è fondata quando il giudice di merito attribuisce alla parte un onere probatorio su un fatto già pacifico o già documentalmente acquisito, spostando impropriamente sulla parte attrice la prova di un elemento che la controparte ha essa stessa indicato.
  • La domanda deve essere interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e sulla base degli atti e della corrispondenza intercorsa tra le parti: se la parte mira al controvalore monetario dei titoli e non alla materiale consegna, la diversa qualificazione non integra ultrapetizione quando sia coerente con le allegazioni e con la documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoAccertamento del passivoConto correnteProveRicorso per cassazione
RamiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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