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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero, mediante ruolo, di un credito d’imposta per ricerca scientifica relativo al periodo d’imposta 2004, ritenuto indebitamente compensato perché non indicato nel Quadro RU del Modello Unico 2005. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il 28 ottobre 2010, aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: violazione della L. n. 449 del 1997, art. 5, comma 7, del D.I. n. 275 del 1998, art. 7, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, sostenendo che fossero scaduti, a pena di decadenza, sia il termine per indicare il credito sia quello per presentare la dichiarazione integrativa; inoltre ha denunciato motivazione insufficiente sulla tempestività della dichiarazione integrativa. La società ha resistito. La CTR aveva accertato che il recupero dipendeva dalla sola mancata indicazione dichiarativa e non dall’inesistenza dei presupposti o da contestazioni sull’entità del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, esaminando congiuntamente i due motivi perché connessi. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 13378 del 30 giugno 2016: anche a prescindere dai termini per la dichiarazione integrativa, il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria allegando errori dichiarativi incidenti sull’obbligazione; nel caso concreto la società aveva dimostrato il diritto al beneficio e il recupero si fondava soltanto sull’omessa indicazione del credito nel Quadro RU. Le spese tra Agenzia e società sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale, composto solo di recente dalle Sezioni Unite. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di Equitalia, che non aveva svolto attività difensiva. Decisione assunta il 6 luglio 2016 e depositata il 14 settembre 2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. ( D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

    La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è soggetta al termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo e il credito risultante può essere compensato; resta comunque possibile chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, anche oltre i termini di emenda dichiarativa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A.

    Il termine dell’art. 43 rileva per la dichiarazione integrativa diretta a correggere errori od omissioni a favore dell’Amministrazione finanziaria, non impedendo al contribuente di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    il contribuente indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria

    La disciplina e i termini dell’istanza di rimborso non escludono la possibilità di contestare in sede contenziosa la maggiore pretesa fiscale, deducendo errori di fatto o di diritto nella dichiarazione che incidano sull’obbligazione tributaria.

  • L. n. 449 del 1997, art. 5, comma 7

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia a sostegno della tesi della decadenza per la mancata indicazione del credito d’imposta; la Corte ha rigettato tale censura perché, nel caso concreto, il diritto al credito era stato accertato e la pretesa si fondava soltanto sull’omissione dichiarativa.

  • D.I. n. 275 del 1998, art. 7

    La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia insieme alla disciplina dichiarativa per sostenere la decadenza dal credito non indicato nel Quadro RU. La Corte ha ritenuto non decisiva la questione dei termini, dato che la contribuente aveva dimostrato la spettanza sostanziale del beneficio.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione di un credito in dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del diritto quando il contribuente dimostri in giudizio che i presupposti sostanziali del beneficio sussistono e l’Amministrazione non contesti l’esistenza o l’entità del credito.
  • I termini previsti per la dichiarazione integrativa e per la richiesta di rimborso non precludono al contribuente di opporsi, nel contenzioso sulla pretesa fiscale, a una maggiore imposta fondata su errori dichiarativi.
  • Occorre distinguere tra una contestazione meramente formale, relativa all’omessa indicazione dichiarativa, e una contestazione sostanziale sull’esistenza dei presupposti o sull’ammontare del credito: la decisione tutela il contribuente nel primo caso se il diritto al beneficio è provato, ma non afferma che il credito spetti in assenza dei requisiti sostanziali.

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