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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal parziale rigetto, in sede di verifica del passivo di un fallimento, dell'insinuazione proposta da un lavoratore per il credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato e destinato a un fondo di previdenza complementare. Il giudice delegato aveva escluso la legittimazione attiva del lavoratore, ritenendo che le somme trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo spettassero esclusivamente al fondo stesso. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto osservando che il meccanismo previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 integrerebbe una cessione del credito al fondo; ha inoltre ritenuto che l'eventuale azione del lavoratore in via surrogatoria non fosse praticabile nel giudizio di opposizione, in ragione della natura impugnatoria del rito e del principio di immutabilità della domanda, poiché il lavoratore aveva agito iure proprio. Il ricorrente ha impugnato il decreto con cinque motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., per avere il tribunale qualificato come cessione il "conferimento" del TFR; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare il modulo negoziale gravasse sul curatore e che, in difetto di prova, il conferimento dovesse essere letto come delegazione; 3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., assumendo che il conferimento ai fondi configuri delegazione di pagamento revocabile; 4) falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 80/1992, contestando la legittimazione del fondo privato in luogo del Fondo di garanzia INPS; 5) falsa applicazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005, negando che la natura del TFR muti in base alla scelta del lavoratore tra INPS, fondo privato o inerzia. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti, richiamando un orientamento già consolidato: il generico riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non impone la qualificazione come cessione, potendo le parti porre in essere anche una delegazione di pagamento; in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuare al passivo per le quote di TFR maturate e non versate spetta di regola al lavoratore, salvo che dall'istruttoria emerga una vera cessione del credito in favore del fondo, nel qual caso la legittimazione spetta al fondo stesso. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché accerti la natura negoziale del conferimento e decida attenendosi al principio di diritto affermato; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato ad accertare se il conferimento del TFR alla previdenza complementare integri una cessione del credito oppure una mera delegazione di pagamento. Il giudice di rinvio dovrà decidere applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 252/2005

    Il riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non impone una sola qualificazione negoziale; può trattarsi, a seconda dell'assetto concreto, di delegazione di pagamento oppure di cessione di credito futuro.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione della legittimazione attiva.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare l'interesse ad agire e la titolarità della posizione sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l'onere di provare la natura di cessione o delegazione incomba su chi contesta la legittimazione del lavoratore.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato per sostenere la qualificazione del conferimento del TFR come delegazione di pagamento.

  • art. 1270 c.c.

    Invocato per affermare la revocabilità della delegazione fino all'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato e all'esecuzione del pagamento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'individuazione del soggetto legittimato alla surrogazione; nel testo non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005

    Richiamati per sostenere che la natura del TFR non muta in funzione della scelta del lavoratore o della sua inerzia, e per contestare la tesi della mutazione del titolo del credito.

  • art. 93 legge fall.

    La Corte richiama la legittimazione all'insinuazione al passivo in favore del soggetto titolare del credito, che nel caso di cessione spetta al fondo.

  • art. 1260 c.c.

    Nel principio di diritto richiamato, la cessione del credito futuro è indicata come possibile schema negoziale alternativo alla delegazione.

  • art. 1268 c.c.

    Nel principio di diritto richiamato, viene indicata la delegazione di pagamento come schema negoziale alternativo alla cessione.

Massime di principio

  • Nel regime della previdenza complementare, il generico "conferimento" del TFR maturando non ha un'unica qualificazione legale necessaria: occorre verificare in concreto se le parti abbiano voluto una delegazione di pagamento o una cessione di credito futuro.
  • In caso di fallimento del datore di lavoro, per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo, la legittimazione all'insinuazione al passivo spetta di regola al lavoratore quando il rapporto negoziale sia qualificabile come delegazione di pagamento e il mandato si sia sciolto per il fallimento.
  • Se dall'istruttoria risulta che il credito sia stato effettivamente ceduto al fondo di previdenza complementare, la legittimazione attiva all'insinuazione al passivo spetta al fondo quale cessionario del credito.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tema decisivo è l'accertamento della reale natura negoziale del conferimento del TFR, non la mera etichetta utilizzata nell'adesione al fondo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoPensioniRetribuzione e TFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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