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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32539/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società ha proposto opposizione all’esecuzione contro due cartelle esattoriali relative a IVA e IRES, ottenendo in primo grado l’annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione. In appello, però, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., la violazione delle regole sulla giurisdizione, sostenendo che il discrimine tra giurisdizione ordinaria e tributaria sarebbe stato erroneamente individuato dal Tribunale nella notifica del pignoramento e richiamando l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e la giurisprudenza di legittimità sulla materia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative ad atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata dopo la notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, perché non si tratta di una questione meramente esecutiva: essa incide sulla definitività o meno della cartella e quindi sulla pretesa tributaria, non su un atto dell’esecuzione forzata successivo, quale il pignoramento. Ha quindi confermato la decisione del Tribunale, rigettato il ricorso, condannato la società ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali relative a tributi, la deduzione della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella non integra una questione meramente esecutiva, ma investe la persistenza della pretesa tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
  • La giurisdizione ordinaria in materia di opposizione all’esecuzione non sussiste quando la contestazione del contribuente mira a far dichiarare la sopravvenuta estinzione del credito tributario prima dell’instaurazione di una vera fase esecutiva, come il pignoramento.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre distinguere tra contestazioni sugli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella e contestazioni sulla definitività della cartella e sull’esistenza attuale del credito: le prime possono spettare al giudice ordinario, le seconde al giudice tributario.
  • Se la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già risolto la questione di giurisdizione, la sezione semplice può decidere in coerenza con tale orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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