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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24759/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

I proprietari di più terreni occupati d'urgenza e poi in gran parte espropriati per interventi emergenziali successivi al terremoto del 6 aprile 2009 hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva determinato l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea applicando l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 39/2009, cioè considerando le destinazioni urbanistiche anteriori al sisma. I ricorrenti hanno sostenuto che tale criterio valesse solo per l'indennità provvisoria e solo nella fase amministrativa, non per la determinazione giudiziale dell'indennità definitiva; hanno inoltre affermato che la valutazione doveva avvenire con riferimento al momento del decreto di esproprio ex art. 32 d.P.R. n. 327/2001, che la Corte costituzionale avrebbe confermato tale criterio, che l'interpretazione accolta snaturerebbe il legame con il valore di mercato e con la potenzialità edificatoria del bene, e che il comma 8 dell'art. 2 del d.l. n. 39/2009 avrebbe mostrato una disciplina diversa per le occupazioni senza titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha respinto. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, per le espropriazioni connesse all'emergenza sisma Abruzzo, l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea va determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche esistenti prima del 6 aprile 2009, in deroga al criterio generale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001. Ha ritenuto irrilevanti gli argomenti dei ricorrenti sulla limitazione alla sola fase amministrativa, sulla pretesa violazione dei principi costituzionali ed EDU e sul richiamo al comma 8 della medesima norma, evidenziando la diversa fattispecie di occupazione senza valido titolo. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti e Comune dell'Aquila; nessuna statuizione è stata resa sulle spese nei confronti della Presidenza del Consiglio, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    la norma va interpretata prima di tutto secondo il criterio letterale; solo se il significato non è chiaro si ricorre al criterio logico per ricostruire l'intenzione del legislatore dal testo esaminato.

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    costituisce la regola generale di determinazione dell'indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio, salva la diversa disciplina speciale.

  • art. 2 d.l. n. 39/2009 convertito in L. n. 77/2009

    il comma 6 deroga alla regola generale e impone di tener conto delle destinazioni urbanistiche anteriori al 6 aprile 2009; il comma 8 disciplina una fattispecie diversa, di occupazione in assenza di valido titolo o di provvedimento di localizzazione, disposta in somma urgenza dal Commissario delegato.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    riconduce alla determinazione giudiziale dell'indennità nell'ambito dell'opposizione all'autorità giudiziaria.

  • art. 2 Cost.

    i doveri inderogabili di solidarietà sono richiamati a supporto della legittimità della disciplina emergenziale derogatoria.

  • art. 43 Cost.

    richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale sul criterio di commisurazione dell'indennizzo espropriativo al momento della privazione del bene.

  • Convenzione E.D.U.

    richiamata dai ricorrenti e considerata non ostativa, nel caso concreto, alla disciplina speciale emergenziale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle discipline speciali emergenziali in materia espropriativa, il criterio di determinazione dell'indennità può legittimamente derogare alla regola generale e riferirsi a una data anteriore all'evento calamitoso, quando ciò emerga chiaramente dal testo e dalla finalità della norma.
  • L'interpretazione della legge deve muovere dal dato letterale; la ratio legis può essere utilizzata per confermare l'esito interpretativo, ma non per sovrapporsi a un testo già univoco.
  • Quando una disposizione speciale richiama espressamente le destinazioni urbanistiche antecedenti a un evento straordinario, tale riferimento vale sia per la stima dell'indennità di occupazione sia per quella di espropriazione, se la norma non distingue in modo diverso.
  • La comparazione con altre previsioni speciali o con fattispecie diverse non consente di estendere alla norma interpretata significati incompatibili con la sua struttura letterale e sistematica.
  • In sede di legittimità, la censura che mira a sostituire una diversa lettura della norma a quella adottata dal giudice di merito è infondata se la soluzione accolta è coerente con il testo, con il sistema e con la finalità della disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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