Cassazione Penale, Ordinanza n. 03576/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il primo motivo contestava la valutazione di merito sulla destinazione della sostanza al mercato dello spaccio, sostenendo che gli indici valorizzati dai giudici di merito non consentissero di ritenere provata tale finalità. La Corte di cassazione rileva che la decisione di merito aveva desunto la destinazione allo spaccio dalla consistenza del quantitativo sequestrato, pari a 391 dosi medie singole in base al principio attivo, e dal confezionamento in involucri di cellophane pronti per la cessione. Il secondo motivo censurava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo una più favorevole valutazione delle circostanze del caso e della personalità dell'imputato. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva negato le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e i numerosi precedenti, anche specifici, seppur risalenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero a ottenere una diversa valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità: sul primo, la motivazione della corte territoriale sulla destinazione allo spaccio è stata ritenuta non illogica; sul secondo, la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla pena è stata considerata non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza presuppone una contestazione in materia di detenzione/cessione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, valutata attraverso elementi sintomatici come quantità, principio attivo e modalità di confezionamento.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la presenza di precedenti penali, anche specifici.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non illogica e non manifestamente contraddittoria.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da indici fattuali sintomatici, quali il quantitativo complessivo, la quantità di principio attivo e il confezionamento in dosi pronte per la cessione, in assenza di elementi contrari idonei a smentire tale ricostruzione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere negato quando manchino elementi positivamente valorizzabili e risultino precedenti penali significativi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabili profili di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →