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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato tributario contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per dichiarazione infedele. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge per avere i giudici di merito fondato la decisione su presunzioni; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di legittimità ha rilevato che le prime due doglianze miravano a riesaminare valutazioni di fatto e prova, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica. Quanto alla particolare tenuità, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente l'esclusione, valorizzando la non occasionalità della condotta e la presenza, anche nell'anno precedente, di ricavi in nero per oltre 115.000 euro. Sulle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego per assenza di elementi positivi favorevoli, non allegati neppure nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice per la dichiarazione infedele; la condanna di merito è stata confermata perché fondata su accertamenti bancari e ricavi non giustificati, non su mere presunzioni

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata quando la condotta non sia occasionale e risultino precedenti ricavi occultati di rilevante entità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; il loro diniego è legittimo in assenza di elementi positivi favorevoli

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    la responsabilità penale è stata ritenuta sulla base della ricostruzione fattuale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivata in modo congruo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e della prova, salvo che la motivazione di merito presenti vizi logici o giuridici rilevanti.
  • La decisione di merito che accerta l'imposta evasa o i ricavi non dichiarati mediante riscontri bancari e altre risultanze processuali non è censurabile in cassazione come mera valutazione presuntiva, se la motivazione dà conto in modo completo e razionale delle ragioni dell'accertamento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta non sia occasionale e il quadro fattuale mostri una reiterazione o una consistenza economica non minima della condotta illecita.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi la mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessario che vi siano specifici elementi negativi, né l'istituto spetta automaticamente per la sola assenza di precedenti ostativi.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salva diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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