Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, di un componente del nucleo familiare, in particolare un figlio detenuto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la soppressione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie incriminatrice avrebbero determinato la non punibilità del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, anche il rigetto della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'abrogazione del reato, osservando che l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, con salvezza delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior e continua a presidiare penalmente le indebite erogazioni relative al reddito di cittadinanza per i fatti commessi nel periodo rilevante. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha richiamato il principio per cui il giudice può motivare il mancato riconoscimento con l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza, e ha rilevato che nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso la presenza di elementi positivi valorizzabili e aveva negato anche la sospensione condizionale per la precedente condanna riportata. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019
fattispecie penale incriminatrice
Norma incriminatrice contestata per l'omessa indicazione di dati rilevanti nella richiesta di reddito di cittadinanza; la Corte afferma che resta applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
L'abrogazione non elimina la punibilità dei fatti commessi prima del termine finale di efficacia, perché la norma conserva le sanzioni per tali condotte.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
principio di retroattività della "lex mitior"
La Corte rileva che tale principio è derogato dalla disciplina speciale che ha mantenuto la punibilità dei fatti pregressi.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza
La nuova incriminazione è richiamata come coordinata cronologicamente alla soppressione del reddito di cittadinanza e riferita ai benefici sostitutivi futuri.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; non basta il solo stato di incensuratezza.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese processuali nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può non determinare l'applicazione retroattiva della lex mitior quando il legislatore mantenga espressamente la punibilità dei fatti commessi entro il periodo di vigenza della disciplina previgente.
- In materia di indebita percezione di benefici pubblici, la soppressione del beneficio e la contestuale introduzione di una nuova disciplina per misure sostitutive possono coordinarsi in modo da preservare la tutela penale per le condotte pregresse.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è, di per sé, sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi quelli ritenuti decisivi, purché non trascuri le specifiche osservazioni difensive rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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