Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla soglia di punibilità non fosse deducibile nei termini prospettati perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per omessa dichiarazione, deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione al superamento della soglia di punibilità. In sostanza, ha contestato la correttezza dell'accertamento del superamento della soglia quantitativa del reato tributario. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica. La sentenza d'appello, secondo la Corte, aveva ricostruito i fatti in modo preciso e circostanziato, esaminando tutte le deduzioni difensive e fondando l'affermazione di responsabilità su elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e sulla ricostruzione del volume d'affari dell'impresa individuale tramite i principali clienti, da cui erano emersi un debito IVA non dichiarata pari a euro 54.617 e un ammontare di IRPEF dovuta e non dichiarata pari a euro 95.000, senza alcun contributo dell'imputato alla ricostruzione contabile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per la condanna confermata in appello; la discussione in cassazione ha riguardato il superamento della soglia di punibilità relativa all'omessa dichiarazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto la veste formale della violazione di legge, una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La valutazione del superamento della soglia di punibilità, quando dipende dall'apprezzamento delle risultanze istruttorie e della ricostruzione del volume d'affari o delle basi imponibili, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La sentenza di appello è immune da censura se ha preso in esame le deduzioni difensive e ha fondato la decisione su una disamina approfondita delle risultanze processuali, senza contraddizioni o illogicità manifeste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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