Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre soggetti, qualificati rispettivamente come presidente del consiglio di amministrazione, consigliere e amministratrice unica di una società cooperativa, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, per una sola di essi, anche per indebita compensazione. I primi tre motivi, riferiti alla sola posizione della presidente del CDA, denunciavano vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, deducendo di essersi affidata a un consulente incaricato dei pagamenti tramite modelli F24, l'omessa assunzione di una prova ritenuta decisiva e la violazione della disciplina sull'indebita compensazione. Il quarto motivo, comune a tutti, contestava la motivazione sulla conoscenza o conoscibilità del contesto fattuale, in particolare della notifica di un sequestro preventivo sui beni sociali, evento ritenuto prodromico alla condotta contestata di cessione di ramo d'azienda. I ricorrenti hanno anche depositato memoria per replicare alla prospettata inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in censure di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica: i crediti tributari e previdenziali portati in compensazione erano stati ritenuti inesistenti e non riscontrati dalla documentazione societaria; i crediti IVA delle società accollate risultavano falsamente certificati da un commercialista compiacente, ceduti in accollo e poi usati in compensazione; quanto alla sottrazione fraudolenta, la cessione del ramo d'azienda a una società costituita pochi giorni prima e deliberata lo stesso giorno della notifica del sequestro preventivo era stata logicamente interpretata come operazione finalizzata a sottrarre i beni all'azione esecutiva. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice richiamata per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contestata a tutti i ricorrenti.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice richiamata per l'indebita compensazione contestata alla sola presidente del CDA.
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, completa ed esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, anche se la parte ricorrente prospetti una lettura alternativa delle prove.
- In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la vicinanza temporale tra la notifica di un sequestro preventivo e la cessione di beni o rami d'azienda, unita alla struttura dell'operazione e ai rapporti tra i soggetti coinvolti, può essere valorizzata come indice della finalità di sottrarre i beni all'azione esecutiva.
- Ai fini dell'indebita compensazione, la mancanza di riscontro documentale dei crediti esposti nei modelli F24 e la loro provenienza da accolli o certificazioni non attendibili possono sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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