Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, collegato al rapporto di lavoro con un datore di lavoro poi fallito. L'assicuratore che aveva indennizzato la cedente si era surrogato nei diritti di credito verso il debitore; il credito era poi confluito nella titolarità della società resistente. Il debitore sosteneva che il credito fosse prescritto perché, dalla data della surroga, non gli era stata notificata alcuna richiesta di pagamento e la cessionaria non aveva comunicato tempestivamente la cessione né si era insinuata nel fallimento. Chiedeva quindi l'accertamento della prescrizione. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno invece ritenuto che l'insinuazione al passivo eseguita dall'originaria creditrice avesse interrotto la prescrizione e che tale effetto si fosse esteso anche al cessionario/surrogato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1310 c.c., 2934 c.c., 1916 c.c. e 115 l.f., sostenendo che la surroga non esonerasse dall'onere di comunicare la cessione ex art. 115 l.f. e che, in difetto, il credito fosse prescritto; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e ss., contestando l'affermazione di giudicato interno sulla prescrizione decennale e sulla sua interruzione; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2935 e 2946 c.c., deducendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla diffida di decadenza dal beneficio del termine e non dalla scadenza dell'ultima rata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la domanda di insinuazione al passivo proposta dall'originaria creditrice ha effetto interruttivo della prescrizione anche in favore del cessionario/surrogato, in quanto la surrogazione comporta successione nel medesimo credito senza mutarne l'identità oggettiva. Ha inoltre chiarito che la comunicazione della cessione al curatore ex art. 115 l.f. rileva solo ai fini formali del riparto fallimentare e non come condizione per il beneficio dell'effetto interruttivo già prodotto dall'insinuazione del cedente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica censura dell'affermazione sul giudicato interno. Il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non considerava che l'insinuazione al passivo aveva prodotto un effetto interruttivo permanente sino alla chiusura del fallimento, rendendo tempestiva la successiva diffida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti interruttivi e rapporti con la cessione del credito; la Corte esclude che osti all'estensione dell'effetto interruttivo al cessionario.
richiamato dal ricorrente sulla prescrizione estintiva; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la prescrizione sia stata interrotta e poi sospesa/permanentemente interrotta fino alla chiusura del fallimento.
la surroga dell'assicuratore è qualificata come successione nel credito dell'assicurato verso il responsabile entro i limiti dell'indennizzo, senza alterare l'identità oggettiva del credito.
art. 115 l.f.
la comunicazione della cessione al curatore ha rilievo solo ai fini del corretto riparto e della rettifica formale dello stato passivo, non quale condizione per l'effetto interruttivo della prescrizione a favore del cessionario.
richiamato nel motivo sul giudicato interno; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica critica alla ratio decidendi.
richiamato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione; la Corte non accoglie la tesi perché valorizza l'effetto interruttivo dell'insinuazione al passivo.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte afferma che il termine non era maturato per effetto dell'interruzione/sospensione derivante dall'insinuazione al passivo.
richiamato nel terzo motivo senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva rispetto alla motivazione sulla decorrenza della prescrizione.
citato come esempio di ipotesi in cui il cessionario deve provare l'anteriorità della cessione al fallimento per poter opporre la compensazione.
citato come ipotesi in cui il cessionario deve provare l'anteriorità della cessione al fallimento per esprimere il voto nel concordato fallimentare.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di cessione di un credito già insinuato al passivo fallimentare, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda del cedente si estende al cessionario, poiché la cessione non muta l'identità oggettiva del credito.
- La comunicazione della cessione al curatore ex art. 115 l.f. non è richiesta per rendere opponibile al fallimento l'effetto interruttivo già derivante dall'insinuazione al passivo; essa rileva soltanto ai fini del corretto riparto e della rettifica formale dello stato passivo.
- L'insinuazione al passivo del credito equivale, quanto agli effetti sulla prescrizione, alla proposizione di una domanda giudiziale e produce non solo un effetto interruttivo istantaneo, ma anche un effetto interruttivo permanente o sospensivo sino alla chiusura della procedura.
- La parte che impugna una sentenza in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi: la mera reiterazione di tesi già svolte o la mancata critica puntuale della statuizione impugnata comportano inammissibilità del motivo.
- In presenza di un effetto interruttivo/permanente della prescrizione legato alla procedura concorsuale, il successivo atto di diffida del cessionario può risultare tempestivo anche se intervenuto a distanza di anni dalla cessione, purché il termine abbia ricominciato a decorrere solo dalla chiusura del fallimento.
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