Cassazione Civile, Ordinanza n. 07711/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un infermiere, dipendente dal 2004 con inquadramento nella Categoria D, fascia 3, aveva agito davanti al Tribunale lamentando di essere stato adibito per molti anni, oltre che a mansioni coerenti con il proprio profilo professionale, anche a compiti tipici del personale di supporto (mansioni igienico-domestiche e alberghiere), in un contesto di carenza di personale ausiliario nei reparti. Il Tribunale aveva accertato la dequalificazione e aveva condannato il datore di lavoro sia a riallocare il lavoratore in mansioni coerenti, sia al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva ridotto il periodo risarcibile e liquidato il danno in misura inferiore, ritenendo che le mansioni inferiori fossero solo parziali, non prevalenti e in parte complementari rispetto a quelle infermieristiche, e che il danno andasse quantificato equitativamente nella misura del 10% della retribuzione media netta del periodo. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: ha sostenuto, anzitutto, che non vi fosse demansionamento in assenza di prevalenza delle mansioni inferiori; inoltre ha contestato l’uso della prova presuntiva basata sulla durata del preteso demansionamento e, in subordine, la quantificazione del danno. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, lamentando vizio di motivazione e errata percezione delle prove per ottenere un risarcimento più elevato, censurando poi l’interpretazione delle mansioni e la misura del danno, e infine deducendo l’erroneo richiamo a una norma deontologica dell’infermiere già abrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del datore di lavoro sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondato il motivo del datore di lavoro sulla insussistenza del demansionamento, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo se marginale o occasionale e comunque subordinata alla prevalenza delle mansioni qualificanti; nel caso concreto, l’adibizione per circa il 10% del tempo lavorativo, protratta per oltre dieci anni, è stata correttamente reputata significativa e non marginale. Ha poi respinto la censura sulla prova presuntiva, osservando che la valutazione degli indizi e della loro gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito e che la durata ultradecennale delle mansioni inferiori costituiva valida base presuntiva del danno, senza prova liberatoria contraria da parte datoriale. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi del ricorso incidentale, perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in cassazione e perché la liquidazione equitativa del danno, adeguatamente motivata, non è sindacabile nel merito. Quanto al richiamo a una norma deontologica abrogata, lo ha considerato un errore emendabile con correzione della motivazione, non incidente sul dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre posto a carico di entrambe le parti l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel pubblico impiego privatizzato l’adibizione a mansioni inferiori è ammessa solo se marginale o occasionale e comunque non può snaturare la professionalità del lavoratore; il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori integra demansionamento.
La prova per presunzioni richiede un ragionamento inferenziale rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e della loro idoneità a provare il fatto ignoto appartiene al giudice di merito.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per il danno da dequalificazione e alla necessità di risarcire il danno conseguenza.
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa quando il pregiudizio non sia provabile nel suo preciso ammontare.
Richiamato quale criterio di rinvio alle regole sul risarcimento del danno nell’illecito aquiliano.
Richiamato a sostegno della risarcibilità del danno non patrimoniale da dequalificazione.
Il datore di lavoro ha un obbligo generale di sicurezza e tutela della persona del lavoratore; nel caso concreto non è stata fornita prova liberatoria contraria rispetto al danno allegato.
Sono stati richiamati i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita la rivalutazione del merito, delle prove o dei fatti storici sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale.
L’errore consistente nel richiamo a una norma deontologica abrogata è stato ritenuto emendabile mediante correzione della motivazione, senza incidere sul dispositivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori è lecita solo se le mansioni degradate hanno carattere marginale o meramente occasionale e non prevalgono sulle attività coerenti con l’inquadramento; un impiego prolungato e quantitativamente significativo in compiti inferiori integra demansionamento anche se accompagnato dallo svolgimento di mansioni corrette.
- Ai fini della prova del demansionamento e del danno conseguente, la durata, continuità e sistematicità dell’assegnazione a mansioni inferiori possono fondare validamente una prova per presunzioni; la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per errori di sussunzione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della quantificazione equitativa del danno, salvo il caso di motivazione mancante, apparente o logicamente incoerente.
- La liquidazione equitativa del danno è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo adeguato, dei criteri seguiti e del peso attribuito ai fattori rilevanti, consentendo di verificare il rispetto del principio di integralità del risarcimento.
- L’errore motivazionale che consista nel richiamo a una norma non più vigente non determina cassazione della decisione quando il riferimento sia meramente accessorio e il dispositivo resti sorretto da autonome e corrette argomentazioni.
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