Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vettore aereo)
La controversia
Una società cessionaria di un credito derivante dal trasporto aereo conveniva il vettore chiedendo l'indennizzo previsto dal Regolamento CE 261/2004 per un ritardo superiore a quattro ore su un volo internazionale del 2015. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l'eccezione di decadenza; in appello, invece, il tribunale aveva accolto la domanda, rigettando l'appello incidentale del vettore e condannandolo al pagamento di 600 euro. La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo, tra l'altro, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla legittimazione, nullità della sentenza per ultrapetizione, difetto di interesse ad agire, erronea applicazione della disciplina del trasporto aereo internazionale e, per quanto qui rileva, omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, tempestivamente sollevata e reiterata nei gradi di merito, nonché erronea gestione della distinzione tra decadenza e prescrizione. La società resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, ma la Corte ha rilevato che tale atto si riferiva ad altra sentenza e ad altra causa, dichiarandolo inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso con ricorso incidentale condizionato perché riferito a una diversa sentenza e a un diverso giudizio. Sul ricorso principale ha accolto il quarto e il quinto motivo nei limiti della motivazione, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla prescrizione e assorbendo tutte le altre doglianze. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la causa affrontando compiutamente la questione della prescrizione e della distinzione rispetto alla decadenza.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
invocato per censurare l'interpretazione del contratto tra passeggero e cessionaria; la Corte non lo esamina nel merito perché assorbtto.
invocato sul canone interpretativo di conservazione del contratto; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel motivo relativo alla legittimazione ad agire; non esaminato nel merito per assorbimento.
invocato per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene fondata la censura perché la sentenza d'appello ha omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non costituisce autonomo decisum.
art. 114 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non costituisce autonomo decisum.
art. 115 T.U.L.P.S.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata; non esaminato nel merito.
invocato sul difetto di interesse ad agire; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel motivo sul regime del trasporto aereo; non esaminato nel merito.
richiamato nel motivo sul regime del trasporto aereo; non esaminato nel merito.
art. 35 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
invocato per sostenere la diversa disciplina della prescrizione/decadenza; la Corte non decide sul punto sostanziale, ma evidenzia la necessità di distinguere tra prescrizione e decadenza.
citata come legge di ratifica della Convenzione di Montreal.
artt. 5, 6 e 7 Regolamento CE 261/2004
richiamati quale base della pretesa indennitaria del passeggero.
invocato dalla ricorrente quale termine prescrizionale più breve applicabile; la Corte reputa decisiva la mancata pronuncia del giudice d'appello sulla prescrizione fondata anche su tale norma.
invocato quale ulteriore termine prescrizionale; la Corte ritiene che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare anche questa eccezione.
richiamato nell'appello incidentale della resistente; la Corte non lo esamina nel merito.
d.m. 2 aprile 2015 n. 53, art. 2
richiamato nell'appello incidentale della resistente; non esaminato nel merito.
invocato nel settimo motivo del ricorso; non esaminato nel merito.
invocato nel settimo motivo del ricorso; non esaminato nel merito.
invocato nel settimo motivo del ricorso; non esaminato nel merito.
invocato nell'ottavo motivo del ricorso e nel controricorso; non esaminato nel merito.
richiamato nell'ottavo motivo in tema di cessione del credito; non esaminato nel merito.
art. 16 preleggi
citato nel vaglio dell'appello incidentale in relazione alla prova della condizione di reciprocità.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito rigetta o accoglie una domanda sulla base di una sola eccezione preliminare, deve esaminare anche le ulteriori eccezioni ritualmente riproposte che, se fondate, sarebbero potenzialmente निर्णenti; l'omesso esame integra vizio di omessa pronuncia.
- La distinzione tra decadenza e prescrizione non può essere elusa: se la parte ha dedotto entrambi i rilievi, il giudice deve affrontarli separatamente, verificando il diverso regime estintivo invocato.
- Il ricorso per cassazione è assorbente rispetto alle censure non necessarie alla decisione quando una sola doglianza è idonea a travolgere la sentenza impugnata.
- Il controricorso e l'eventuale ricorso incidentale sono inammissibili quando, per contenuto e indicazioni formali e sostanziali, risultano riferiti a una diversa sentenza e a un diverso processo rispetto a quello in cassazione.
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