Cassazione Civile, Ordinanza n. 40630/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità della decisione di merito che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per indebita percezione di aiuti comunitari. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione regionale aveva irrogato sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari in agricoltura. La società cooperativa e un socio avevano proposto opposizione, poi appello, sostenendo: 1) che la contestazione fosse tardiva rispetto al termine previsto per la notificazione degli estremi dell'illecito, perché la Guardia di Finanza aveva già trasmesso una notizia di reato alla Procura in data anteriore di oltre 180 giorni; 2) che fosse maturata la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria, dovendosi far decorrere il termine dalla comunicazione di dati falsi e, comunque, la data di percezione del contributo sarebbe stata anteriore a quella ritenuta dai giudici di merito; 3) che fossero violate le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, in particolare per omessa o tardiva indicazione del responsabile del procedimento e per impossibilità di prendere visione degli atti a causa del sequestro penale; 4) che non fosse stata raggiunta prova sufficiente dell'illecito, essendo il verbale di accertamento fondato su dichiarazioni considerate sospette e su elementi non adeguatamente valutati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando l'illecito amministrativo emerge da atti di indagine penale, il termine per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria alla utilizzazione degli atti; ha ritenuto infondato il secondo, ribadendo che la prescrizione decorre dalla indebita percezione dell'aiuto e che l'eccezione di prescrizione richiede allegazione e prova dei fatti estintivi; ha dichiarato inammissibile il terzo, confermando che nei procedimenti sanzionatori della legge n. 689 del 1981 non si applicano gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; ha dichiarato inammissibile il quarto perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a una rivalutazione del merito, ribadendo la valenza probatoria dei verbali di accertamento nei limiti della fede privilegiata e della loro valutazione complessiva.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 898/1986
il termine per la contestazione non poteva ritenersi decorso prima del nulla osta dell'autorità giudiziaria quando l'accertamento amministrativo era coperto da segreto istruttorio e connesso ad attività penale.
nei casi di atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, il termine per notificare la contestazione decorre dalla ricezione o dal nulla osta all'utilizzazione degli atti; l'autonoma contestazione immediata è preclusa dal segreto investigativo.
il rapporto dell'accertatore va trasmesso all'autorità amministrativa competente, salvo l'ipotesi di connessione per pregiudizialità.
il trasgressore può presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito, ma la disciplina speciale delle sanzioni amministrative assorbe e prevale sulla normativa generale della L. n. 241/1990.
si riferisce alla connessione per pregiudizialità tra illecito amministrativo e reato, che attribuisce al giudice penale anche la cognizione della violazione amministrativa.
chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione estintiva, in particolare il decorso del tempo rilevante.
gli atti del procedimento sanzionatorio idonei a far valere la pretesa dell'amministrazione interrompono la prescrizione.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ribadito che il verbale di accertamento vale come atto idoneo a costituire in mora il debitore.
i verbali di accertamento fanno fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti della norma, e fanno fede fino a prova contraria per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.
art. 97 Cost.
non è stata ravvisata una lesione costituzionale, poiché la legge speciale sulle sanzioni amministrative assicura garanzie partecipative ritenute sufficienti.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo secondo il filtro dell'inammissibilità in cassazione.
lo scrutinio sul motivo conduce a inammissibilità quando esso contrasta con orientamento consolidato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative emerse da indagini penali, il termine per la contestazione decorre dalla trasmissione o dal nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti, poiché prima di quel momento l'accertatore non può legittimamente contestare la violazione senza violare il segreto istruttorio.
- Quando la pretesa sanzionatoria deriva dall'indebita percezione di un aiuto pubblico, il momento perfezionativo dell'illecito e il dies a quo della prescrizione coincidono con la percezione indebitamente ottenuta, non con la sola presentazione di dati falsi o con la mera comunicazione mendace.
- L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto: chi la solleva deve allegare e provare il fatto estintivo, incluso il momento iniziale del decorso del termine, non potendo la corte supplire con mere presunzioni non dedotte tempestivamente.
- Nei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge n. 689 del 1981 non si applicano, in via generale, le regole partecipative della legge n. 241 del 1990, perché la disciplina speciale soddisfa già il minimum di garanzie difensive richiesto dall'ordinamento.
- I verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali fanno fede privilegiata nei limiti dell'art. 2700 c.c. e costituiscono comunque elemento probatorio valutabile dal giudice; la contestazione della loro forza dimostrativa non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
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