Cassazione Penale, Sentenza n. 25512/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne loro irrogate per tentata estorsione aggravata (con richiamo all'art. 628, artt. 56 e 629, nonché all'art. 416-bis.1). Le censure principali sono: per Orlando, travisamento della prova relativo a intercettazioni (sostiene che l'incontro tra vittima e terzo era fissato prima del suo coinvolgimento e che quindi il suo apporto causale è inesistente, con conseguente responsabilità soltanto "di posizione"); dedotte ulteriori censure sul ruolo soggettivo e oggettivo nel concorso di persone; per Assenzo, mancata rilevanza eziologica del suo comportamento ai sensi degli artt. 110, 56 e 629 c.p., vizi di motivazione relativi al diniego del rito abbreviato condizionato (artt. 438, 442 c.p.p. e 135 disp. att.), carenza di motivazione rispetto all'art. 114 c.p. (contributo marginale), contestazione della valutazione ai fini dell'art. 62-bis c.p. (attenuanti) e dell'applicazione dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure dei difensori: non sussiste il travisamento della prova invocato da Orlando (i giudici di merito hanno considerato anche conversazioni successive e motivato il diverso apprezzamento); tutte le doglianze di merito dei ricorrenti riguardano valutazioni probatorie e logiche proprie dei giudici di merito che la Cassazione non può sostituire. Sono state quindi confermate le ragioni della Corte territoriale circa il contributo causale e la partecipazione degli imputati, la correttezza del diniego della riduzione prevista dal rito abbreviato condizionato, la valutazione negativa delle attenuanti e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Per i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul delitto di estorsione: la sentenza si fonda sulla qualificazione dei fatti come tentata estorsione; la Corte ha ritenuto provato il fatto rispetto agli imputati.
Art. 56 (tentativo), art. 629 (estorsione aggravata): utilizzati per qualificare la condotta come tentata estorsione aggravata; la Corte ha confermato l'applicazione per il tentativo e le aggravanti contestate.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la coscienza e volontà di agevolare l'associazione, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Concorso di persone nel reato: contestata la rilevanza del contributo degli imputati; la Corte ha ritenuto che il contributo fosse causalmente rilevante.
Concorso con apporto marginale: la difesa ha invocato la non punibilità o la quasi irrilevanza del contributo (art. 114), ma la motivazione di merito ha escluso che il contributo fosse così lieve da essere trascurabile.
artt. 438, 442 c.p.p.; 135 disp. att. c.p.p.
Rito abbreviato condizionato: la difesa ha censurato il diniego/rifusione della riduzione del terzo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato gli sviluppi processuali (es. mancata acquisizione di prova fondamentale) nella conferma del diniego.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato e rifiutato l'applicazione delle attenuanti alla luce della gravita' del fatto; tale valutazione è discrezionale e non sindacabile in Cassazione se congrua.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti del gravame in Cassazione: la norma disciplina il vizio di motivazione e il travisamento della prova come limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il travisamento deve riguardare l'esistenza/inesistenza di fatti e il "significante" per consentire il sindacato.
Conseguenze per ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato la condanna al versamento alla cassa delle ammende per la responsabilità nella proposizione dei ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Il vizio di "travisamento della prova" in Cassazione è una figura stringente: occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito contiene informazioni inesistenti o omette valutazioni di prove decisive tali da disarticolare completamente il ragionamento; non serve per chiedere una rivalutazione normale delle prove.
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: se i giudici territoriali hanno esaminato e motivato le prove e le obiezioni della difesa, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Per le censure relative alla rilevanza causale del contributo (art. 110, 56, 629 c.p.), è necessario mostrare un errore logico-manifesta nella motivazione che renda irrimediabilmente incongrua la conclusione; la mera discrepanza interpretativa non basta.
- Le questioni relative a valutazioni sulle attenuanti (art. 62-bis) e alla proporzionalità della pena sono principalmente di fatto e difficilmente riformabili in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Le richieste di applicazione del rito abbreviato condizionato vanno valutate in funzione delle circostanze al momento della decisione e degli sviluppi processuali: la mancata acquisizione di prove che erano condizione può legittimamente escludere la riduzione prevista.
- Quando si contesta l'applicazione di aggravanti legate a contesti di criminalità organizzata (art. 416-bis.1), è necessario dimostrare che manchi del tutto il "coefficiente volitivo" o l'elemento soggettivo; la motivazione territoriale basata su inserimento nel contesto e riferimenti espliciti è difficilmente ribaltabile.
- In sede di ricorso per cassazione, bisogna attenersi strettamente ai profili dedotti in appello: questioni non dedotte o generiche sono inammissibili in Cassazione.
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