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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34867/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (titolare marchio)

La controversia

La controversia nasce da una azione di un gruppo societario titolare di marchi "Citizen" contro una pluralità di società e persone fisiche, per ottenere la declaratoria di nullità di marchi successivi contenenti il segno "Citizen" (tra cui "Citizen Multimedia", "Citizen Houseware" e "Citizen Mobile"), l’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale, l’inibitoria all’uso dei segni e il risarcimento dei danni. In appello la Corte di Roma aveva escluso la responsabilità di uno dei convenuti personali, ritenendo non provato che egli avesse usato i marchi nell’attività economica prima della cessione, né che avesse svolto attività concorrenziale; aveva invece confermato le responsabilità dell’altro convenuto. In Cassazione, il primo ricorrente ha denunciato: 1) omessa dichiarazione di interruzione del giudizio per cancellazione dal registro imprese di una società appellata; 2) errata qualificazione a lui personale degli atti di registrazione del domain name, che egli sosteneva compiuti quale amministratore della società; 3) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del gestore del servizio di registrazione del dominio. La società titolare dei marchi ha proposto a sua volta ricorso incidentale sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità dell’altro convenuto, perché l’acquisto e la successiva rivendita dei marchi, nonché la collaborazione all’uso commerciale dei segni, integrerebbero contraffazione ex art. 20 c.p.i. e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; ha inoltre dedotto l’omesso esame di fatti documentali decisivi. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per difetto di valida procura alle liti, ritenendo la procura estera non sanata nei requisiti formali richiesti; ha respinto il ricorso principale dell’altro ricorrente, reputando infondate o inammissibili le censure, perché la cancellazione della società appellata era intervenuta dopo il passaggio in giudicato nei suoi confronti e la questione interruttiva era deducibile solo dalla parte colpita dall’evento; perché la doglianza sulla registrazione del domain name non coglieva l’accertamento di merito che l’attività fosse stata svolta in proprio e non quale amministratore; e perché la questione sul litisconsorzio con il gestore del dominio era nuova e non risultava proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del soggetto persona fisica e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società titolare dei marchi per difetto di valida procura speciale alle liti. Ha inoltre condannato la ricorrente incidentale al pagamento delle spese in favore del controricorrente che aveva resistito al suo ricorso. Sul piano sostanziale, è rimasta ferma la decisione d’appello nella parte favorevole al convenuto ritenuto estraneo alla contraffazione e alla concorrenza sleale, mentre è stata confermata l’impostazione per cui le censure processuali o di merito non superavano il vaglio di legittimità. La Corte ha anche chiarito che l’irregolare prosecuzione del processo per mancata interruzione può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse la disciplina interruttiva è posta, non dalle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché l’evento interruttivo era comunque intervenuto dopo il giudicato nei confronti della società interessata.

  • art. 300, comma 4, c.p.c.

    La disciplina dell’interruzione del processo è posta a tutela della parte colpita dall’evento e non è invocabile dalle altre parti come motivo di nullità della sentenza.

  • art. 2475-bis c.c.

    Invocato per sostenere che gli atti compiuti dall’amministratore dovessero essere imputati alla società; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto all’accertamento di merito, che aveva attribuito la registrazione del domain name al soggetto in proprio.

  • art. 113 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 102 c.p.c.

    La doglianza sull’omessa integrazione del contraddittorio è stata dichiarata nuova, perché non risultava trattata nei gradi di merito.

  • art. 20 c.p.i.

    Richiamato per sostenere che l’acquisto e la rivendita di marchi identici o simili, finalizzati al profitto, possano integrare contraffazione; la Corte non ha esaminato il merito del motivo incidentale perché assorbito dall’inammissibilità della procura.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato per affermare la concorrenza sleale; la relativa censura è stata però dichiarata inammissibile o non scrutinata nel merito per il difetto di valida procura del ricorso incidentale.

  • art. 122 c.p.c.

    È richiamato nel quadro della traduzione degli atti redatti all’estero; la Corte ne afferma la riferibilità soprattutto agli atti endoprocessuali e non a quelli prodromici, pur dando prevalenza alla necessità di una traduzione idonea dell’attività certificativa del notaio.

  • art. 12 l. n. 218 del 1995

    La procura speciale rilasciata all’estero è nulla se manca la traduzione dell’attività certificativa del notaio relativa all’identità del sottoscrittore e alla firma apposta in sua presenza.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato per il tema della sanatoria della nullità della procura; la Corte ribadisce che nel giudizio di cassazione la mancata valida procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione disposta dal giudice.

  • art. 365 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è richiesta l’esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 20 c.p.i.

    Usato anche come parametro per valutare la partecipazione alla contraffazione tramite uso commerciale del marchio.

  • art. 2598 c.c.

    Parametrizza la censura di concorrenza sleale, ma senza esame di merito per difetto di valida procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la valida procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso; se la procura rilasciata all’estero è priva della traduzione dell’attività certificativa del notaio, il vizio comporta inammissibilità e non è sanabile mediante rinnovazione disposta dal giudice di legittimità.
  • Le norme sull’interruzione del processo per eventi riguardanti una parte sono poste a tutela della parte colpita dall’evento e non possono essere invocate dalle altre parti per ottenere la cassazione della sentenza.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a richiamare una norma astrattamente pertinente ma non decisiva rispetto all’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, come il difetto di litisconsorzio necessario, se non risulta che siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La contraffazione di marchio richiede un uso del segno nell’attività economica; il mero deposito o la mera titolarità astratta del marchio, senza prova di sfruttamento commerciale, non è sufficiente di per sé a fondare la responsabilità.
  • Per affermare la responsabilità personale di un soggetto per condotte relative a segni distintivi o domain name occorre che gli atti gli siano imputabili in proprio sulla base di un accertamento di fatto, non essendo sufficiente la mera qualità di amministratore o la mera riferibilità societaria astratta.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImmagine
RamiProprietà intellettualeProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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