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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06589/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa da una società cooperativa edilizia contro alcuni ex e attuali componenti del consiglio di amministrazione, deducendo violazioni dei doveri gestori, omessa vigilanza, stipulazione e gestione di rapporti contrattuali privi di autorizzazione, pagamenti non deliberati e mancata adeguatezza dell’assetto societario. Il Tribunale di Bari ha ritenuto operante, per uno dei convenuti, una clausola compromissoria statutaria e ha dichiarato la competenza del collegio arbitrale solo nei suoi confronti, disponendo la prosecuzione del giudizio contro gli altri convenuti. Il ricorrente ha chiesto alla Cassazione, con regolamento di competenza, di affermare la competenza arbitrale sull’intera causa, deducendo: 1) violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che vi sarebbe litisconsorzio necessario tra i diversi amministratori perché la responsabilità degli uni dipenderebbe da quella dell’altro, specialmente per omessa vigilanza; 2) violazione dell’art. 808 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., assumendo che la successiva eliminazione della clausola compromissoria non fosse opponibile agli amministratori revocati, poiché al momento della modifica statutaria non erano più amministratori.

La decisione

La Corte ha respinto sia le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla società resistente, sia i due motivi di ricorso. Ha affermato che la devoluzione della controversia ad arbitri rituali integra una questione di competenza e non di giurisdizione, quindi il regolamento di competenza era ammissibile; ha inoltre ritenuto sufficiente l’esposizione del ricorso ai fini dell’autosufficienza. Nel merito, ha escluso il litisconsorzio necessario tra i diversi amministratori convenuti in un’azione di responsabilità sociale, osservando che la responsabilità è solidale e che la connessione tra le posizioni può rilevare solo in specifiche ipotesi processuali, senza imporre che tutti i convenuti debbano stare insieme nel medesimo giudizio. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la doglianza nella parte riferita alla posizione di un diverso convenuto, perché il ricorrente non può far valere in nome proprio il diritto altrui; per la propria posizione, ha poi ritenuto opponibile al ricorrente, rimasto socio, la delibera che aveva eliminato la clausola compromissoria, poiché non aveva dedotto di averla impugnata. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, per le domande proposte nei confronti del ricorrente, con prosecuzione del processo davanti a tale giudice e regolazione delle spese nel merito da parte del giudice di rinvio/prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    richiamato come base dei doveri degli amministratori e della loro responsabilità per violazione dei doveri di diligenza e vigilanza

  • art. 2409 bis c.c.

    richiamato nel contesto dell’obbligo di dotarsi dell’organo di revisione legale al ricorrere dei presupposti di legge

  • art. 2519 c.c., comma 2

    richiamato per sostenere il superamento dei limiti dimensionali e la conseguente necessità di adeguamenti organizzativi

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte esclude che nell’azione di responsabilità contro più amministratori sussista, di regola, litisconsorzio necessario

  • art. 808 c.p.c.

    la clausola compromissoria è considerata espressione di autonomia negoziale/statutaria e la sua eliminazione può incidere sulle controversie instaurate successivamente

  • art. 25 Cost.

    evocato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo all’operatività della modifica statutaria

  • art. 81 c.p.c.

    impedisce a una parte di far valere in giudizio un diritto altrui, rendendo inammissibile la censura sulla posizione di un diverso convenuto

  • art. 2393 c.c.

    richiamato dalla Corte per la disciplina dell’azione di responsabilità sociale contro gli organi societari

  • art. 2407 c.c.

    utilizzato in via analogica per evidenziare la solidarietà della responsabilità per omessa vigilanza

  • art. 819 ter c.p.c., comma 1

    la competenza arbitrale non è esclusa dalla connessione con altra causa pendente davanti al giudice ordinario; va verificata con riguardo a ciascuna domanda

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per distinguere il litisconsorzio processuale in impugnazione dall’assenza di litisconsorzio necessario sostanziale

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la memoria nel regolamento di competenza

  • art. 366 c.p.c.

    evocato quale parametro dell’autosufficienza del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nella richiesta di condanna per lite temeraria formulata dai terzi chiamati

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’azione di responsabilità contro più amministratori o sindaci di società, fondata su condotte distinte ma collegate, non determina di regola litisconsorzio necessario: la solidarietà passiva rende le posizioni autonome e scindibili, consentendo la proposizione della domanda anche contro uno solo o alcuni dei coobbligati.
  • Il litisconsorzio necessario può rilevare solo in ipotesi processuali particolari, soprattutto in impugnazione, quando l’accertamento della responsabilità di un convenuto presupponga logicamente e giuridicamente quello degli altri; ciò non comporta però che tutti i possibili corresponsabili debbano essere parte necessaria del giudizio sin dall’origine.
  • La pattuizione compromissoria statutaria e la sua successiva eliminazione incidono sulle controversie instaurate dopo la modifica statutaria; chi resti socio e non impugni la delibera modificativa non può opporre, per sottrarsi alla giurisdizione ordinaria, la precedente clausola arbitrale.
  • La devoluzione della lite ad arbitri rituali integra una questione di competenza e non di giurisdizione; pertanto, la relativa decisione è impugnabile con regolamento di competenza.
  • Una parte non può far valere in proprio nome l’eventuale diritto o posizione processuale di un diverso convenuto: le doglianze devono riferirsi alla propria sfera giuridica e processuale.
  • In presenza di domande connesse ma scindibili, la competenza arbitrale va verificata separatamente per ciascuna domanda; la connessione non basta a spostare l’intera controversia davanti a un solo giudice o agli arbitri.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAzione revocatoria
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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