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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26025/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata INPS da un'avvocata libera professionista, con applicazione di sanzioni civili per omesso o ritardato versamento. Nei gradi di merito l'opposizione era stata accolta solo in parte: la Corte d'appello aveva confermato l'obbligo contributivo ma aveva escluso il regime più grave dell'evasione, ritenendo applicabile quello dell'omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), della l. n. 388 del 2000, perché mancava l'intento fraudolento o doloso; la professionista aveva inoltre dichiarato i redditi e vi erano incertezze giurisprudenziali sulla complessa disciplina dell'iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388 del 2000 e sostenendo che dovesse applicarsi il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, non quello dell'omissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che le censure dell'INPS, formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, cioè l'assenza del fine fraudolento o doloso nella condotta omissiva, accertamento non censurato nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; dall'altro lato, ha osservato che il ricorso era costruito su un quadro normativo superato, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili, per il periodo anteriore all'entrata in vigore, gli avvocati del libero foro obbligati all'iscrizione alla Gestione separata e non iscritti alla Cassa forense; tuttavia tale ius superveniens non poteva essere applicato in malam partem al ricorrente. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388 del 2000

    distingue il regime sanzionatorio per omissione contributiva da quello più grave dell'evasione; la qualificazione in termini di evasione richiede un accertamento in fatto dell'intento fraudolento o doloso, non sostituibile in cassazione con una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è consentito solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    indica il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • Corte cost. n. 104 del 2022

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro obbligati alla Gestione separata, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    nel testo applicabile ratione temporis disciplinava le sanzioni civili per i contributi dovuti dagli avvocati alla Gestione separata; la sua parziale caducazione costituzionale ha inciso sul regime sanzionatorio per il passato.

  • L. n. 111 del 2011

    legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011 richiamata nel giudizio per il quadro normativo sulle sanzioni civili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, nella sostanza, miri a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • La configurazione dell'evasione contributiva richiede l'accertamento della specifica intenzione di non versare i contributi; in assenza di tale elemento soggettivo il giudice di merito può ricondurre la condotta al diverso regime dell'omissione.
  • Lo ius superveniens favorevole può incidere sul giudizio di legittimità solo nei limiti in cui non comporti una riforma della decisione in danno del ricorrente, con conseguente impossibilità di applicarlo quando ciò porterebbe a un esito peggiorativo per la parte che ha impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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